Art. 25 (Quaderno d'oneri C)
[1]Il maximum dei prezzi di passaggio pei viaggiatori, escluso il vitto, fra porto e porto dello Stato, sara' regolato alle condizioni tutte riferibili ai servizi insulari.
[2]Le tariffe pei viaggiatori, nel traffico fra i porti italiani o quelli dell'estero, e le relative condizioni saranno stabilite in modo che non risultino superiori a quelle adottate dalle societa' estere postali che percorrono linee parallele di navigazione.
[3]Tali tariffe saranno preventivamente approvate dall'amministrazione delle poste.
[4]I viaggiatori dovranno essere trattati a bordo con ogni riguardo, e su ciascun piroscafo sara' tenuto un registro per accogliere i loro reclami.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
