Art. 24 (Quaderno d'oneri C)
[1]I concessionari saranno obbligati al trasporto dei viaggiatori e delle merci per tutti gli scali toccati dai loro piroscafi. Il prodotto del trasporto dei viaggiatori e delle merci sara' interamente devoluto ai concessionari.
[2]Nello scopo di facilitare i predetti trasporti, i concessionari dovranno stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo. Le agenzie stabilite nelle citta' del Regno ove esistano porti, saranno obbligate ad accettare le merci non eccedenti il peso di quaranta chilogrammi per rimettete ai piroscafi in partenza. Le agenzie dei porti di arrivo dovranno alla loro volta curare il ritiro dai piroscafi delle merci non eccedenti il peso suddetto per effettuarne la consegna ai rispettivi destinatari.
[3]I concessionari saranno pure obbligati a stabilire servizi cumulativi fra le diverse linee esercitate da essi o da altre imprese di navigazione italiane, affinche' i viaggiatori possano proseguire il loro viaggio senza munirsi di nuovi biglietti, ed i bagagli e le merci di qualsiasi natura possano essere trasportati da un punto all'altro senza bisogno di persone intermediarie nei porti di transito.
[4]I concessionari infine, colle norme preindicate, dovranno attuare servizi cumulativi colle ferrovie italiane, portando viaggiatori, bagagli e merci nel porto che sara' designato dal Governo. Il detto servizio cumulativo dovra' estendersi eziandio al trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci fra i piroscafi e le stazioni ferroviarie.
[5]Il Governo, sentiti i concessionari, designera' in ciascuno dei porti di approdo del Regno il luogo di sbarco od imbarco, per modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti lo sbarco e l'imbarco dei viaggiatori e delle merci.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
