Art. 13 (Quaderno d'oneri C)
[1]Il materiale nautico contemplato all'articolo 11 dovra' essere completamente posto in navigazione entro due anni dall'approvazione della convenzione, senza pregiudizio della regolarita' del servizio dal 1 luglio 1877 e della velocita' prescritta dall'articolo 6.
[2]I concessionari si obbligano inoltre a surrogare, dopo tre anni dall'incominciamento del servizio, con nuovi bastimenti della stazatura minima di 1000 tonnellate, come sopra, il cui tipo dovra' essere approvato dalla regia marina, quei piroscafi che non corrispondessero alle esigenze della navigazione a cui sono adibiti.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
