[1]Il maximum dei prezzi di passaggio pei viaggiatori, escluso il vitto, fra porto e porto dello Stato, sara' regolato alle condizioni tutte riferibili ai servizi insulari.

[2]Le tariffe pei viaggiatori nel traffico fra i porti italiani e quelli dell'estero e le relative condizioni saranno stabilite in modo che non risultino superiori a quelle adottate dalle societa' estere postali che percorrono linee parallele di navigazione.

[3]Tali tariffe saranno preventivamente approvate dall'amministrazione delle poste.

[4]I viaggiatori dovranno essere trattati a bordo con ogni riguardo, e su ciascun piroscafo sara' tenuto un registro per accogliere i loro reclami.

[5]Un dottore in medicina e chirurgia, che sara' capo della farmacia, sara' imbarcato sui piroscafi, per assistere le persone che cadessero lungo il viaggio ammalate.

Testo vigente dal 22 giugno 1877

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1877-06-15;3880~quaderno-d-oneri-e-art25 · fonte del testo

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