Art. 15 (Quaderno d'oneri C)
[1]La direzione generale delle poste potra' in ogni tempo ordinare delle visite onde accertare se i piroscafi riuniscono tutte le condizioni necessarie alla regolarita' del servizio e al comodo dei viaggiatori. Risultando dalla visita che alcuno dei piroscafi non soddisfi alle condizioni sovra espresse, i concessionari dovranno nel limite di tempo che verra' assegnato, surrogarlo, ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate dalla direzione generale delle poste, ferma la responsabilita' che l'impresa possa avere incontrato per ritardi ed inconvenienti seguiti.
[2]In caso di perdita di un piroscafo, i concessionari dovranno surrogarlo nel termine di dieci mesi.
[3]Durante questo periodo di tempo essi potranno sostituirvi temporaneamente un battello preso a nolo, purche' adatto al servizio, e come tale accettato dalla giunta speciale sopraddetta.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
