Art. 15 (Quaderno d'oneri E)
[1]La direzione generale delle poste potra' in ogni tempo ordinare le visite onde accertare se i piroscafi riuniscano tutte le condizioni necessarie alla regolarita' del servizio ed al comodo dei viaggiatori.
[2]Risultando dalla visita, che alcuno dei piroscafi non soddisfi alle condizioni sovraespresse, i concessionari dovranno, nel limite di tempo che verra' assegnato, surrogarlo, ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate dalla direzione generale delle poste, ferma la responsabilita' che l'impresa possa avere incontrata per ritardi od inconvenienti seguiti.
[3]In caso di perdita di un piroscafo, i concessionari dovranno surrogarlo nel termine di un anno.
[4]Durante questo periodo di tempo essi potranno sostituirvi temporaneamente un battello preso a nolo, purche' adatto al servizio e come tale accettato dalla giunta speciale sopraddetta.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
