[1]I piroscafi saranno di solida costruzione, muniti di buone macchine, secondo gli ultimi sistemi, e tali da soddisfare alle esigenze della navigazione ed a tutte le prescrizioni delle vigenti leggi marittime, non che da potere corrispondere pienamente e costantemente all'oggetto cui sono destinati, tanto pel servizio dei viaggiatori, quanto pel trasporto delle merci.
[2]I nuovi piroscafi di cui i concessionari dovessero provvedersi durante la concessione del servizio saranno costruiti a doppio fondo, per avere nello spazio intermedio il posto per un sufficiente serbatoio d'acqua dolce; essi dovranno avere inoltre le installazioni interne sistemate in modo da rendere agevole, mediante pochi adattamenti, il trasporto di truppe e di cavalli.
[3]Nessun piroscafo sara' ammesso in servizio se non dopo essere stato esaminato ed accettato da una giunta speciale nominata dal Governo, la quale dovra' attenersi al regolamento per l'esecuzione dei servizi postali marittimi di cui all'articolo 46.
[4]Tale giunta determinera' se i piroscafi corrispondano alle condizioni di velocita' e di stazatura richieste dai precedenti articoli.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
