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[1]TESTO UNICO delle leggi sulle case popolari o economiche

[2]Art. 1.

[3](Art. 1 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

[4]Possono fare operazioni di prestito alle Societa' cooperative per la costruzione e per l'acquisto di case popolari o economiche, o ai loro soci, agli enti morali ed alle Societa' di beneficenza, di cui nel seguente art. 23, ed alle Societa' di mutuo soccorso che assumono tale servizio:

[5]1° tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie;

[6]2° le Banche popolari e le Societa' ordinarie e cooperative di credito;

[7]3° i Monti di pieta';

[8]4° le istituzioni pubbliche di beneficenza;

[9]5° gli enti morali legalmente riconosciuti, indicati nell'art. 23 della legge;

[10]6° le Societa' di mutuo soccorso legalmente costituite;

[11]7° le Societa' e le imprese d'assicurazione;

[12]8° le Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione

[13]9° la Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai;

[14]10° gli Istituti di credito fondiario.

[15]Le istituzioni pubbliche di beneficenza, in correlazione all'art. 28 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, possono, con l'approvazione dell'autorita' tutoria, impiegare nei detti prestiti, e sino a un quinto, i capitali esuberanti alla loro gestione ordinaria.

[16]I prestiti potranno essere dati ad un interesse non superiore al 4 50 per cento, e per una misura non eccedente i due terzi del valore accertato delle case popolari od economiche se i prestiti non sono pure garantiti con una assicurazione sulla vita, e non oltre i 7 decimi di detto valore quando sono pure garantiti con una assicurazione sulla vita.

[17]Nel regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno stabiliti i limiti e le condizioni alle quali le Casse di risparmio, i Monti di pieta', le Societa' di mutuo soccorso, le Associazioni o Imprese tontinarie o di ripartizione e la Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai potranno fare le operazioni di prestiti.

[18]Le istituzioni indicate nel capoverso precedente possono anche acquistare obbligazioni od azioni interamente versate delle Societa' per case popolari od economiche, con le modalita' stabilite nel regolamento.

[19]I beni immobili urbani che le Associazioni od imprese tontinarie o di ripartizione possono acquistare ai termini dell'art. 1, n. 2, della legge del 7 luglio 1907, n. 533, possono anche consistere in case popolari o economiche da cedere con ammortamento semplice o assicurativo alle Societa' cooperative instituite a norma della presente legge fra i soci della rispettiva Impresa tontinaria o di ripartizione.

Testo in vigore dal 4 aprile 1908 al 5 aprile 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-27;89~art1 · fonte del testo

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