Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1908 al 5 aprile 1919. Leggi il testo vigente →
[1]TESTO UNICO delle leggi sulle case popolari o economiche
[2]Art. 1.
[3](Art. 1 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).
[4]Possono fare operazioni di prestito alle Societa' cooperative per la costruzione e per l'acquisto di case popolari o economiche, o ai loro soci, agli enti morali ed alle Societa' di beneficenza, di cui nel seguente art. 23, ed alle Societa' di mutuo soccorso che assumono tale servizio:
[5]1° tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie;
[6]2° le Banche popolari e le Societa' ordinarie e cooperative di credito;
[7]3° i Monti di pieta';
[8]4° le istituzioni pubbliche di beneficenza;
[9]5° gli enti morali legalmente riconosciuti, indicati nell'art. 23 della legge;
[10]6° le Societa' di mutuo soccorso legalmente costituite;
[11]7° le Societa' e le imprese d'assicurazione;
[12]8° le Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione
[13]9° la Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai;
[14]10° gli Istituti di credito fondiario.
[15]Le istituzioni pubbliche di beneficenza, in correlazione all'art. 28 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, possono, con l'approvazione dell'autorita' tutoria, impiegare nei detti prestiti, e sino a un quinto, i capitali esuberanti alla loro gestione ordinaria.
[16]I prestiti potranno essere dati ad un interesse non superiore al 4 50 per cento, e per una misura non eccedente i due terzi del valore accertato delle case popolari od economiche se i prestiti non sono pure garantiti con una assicurazione sulla vita, e non oltre i 7 decimi di detto valore quando sono pure garantiti con una assicurazione sulla vita.
[17]Nel regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno stabiliti i limiti e le condizioni alle quali le Casse di risparmio, i Monti di pieta', le Societa' di mutuo soccorso, le Associazioni o Imprese tontinarie o di ripartizione e la Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai potranno fare le operazioni di prestiti.
[18]Le istituzioni indicate nel capoverso precedente possono anche acquistare obbligazioni od azioni interamente versate delle Societa' per case popolari od economiche, con le modalita' stabilite nel regolamento.
[19]I beni immobili urbani che le Associazioni od imprese tontinarie o di ripartizione possono acquistare ai termini dell'art. 1, n. 2, della legge del 7 luglio 1907, n. 533, possono anche consistere in case popolari o economiche da cedere con ammortamento semplice o assicurativo alle Societa' cooperative instituite a norma della presente legge fra i soci della rispettiva Impresa tontinaria o di ripartizione.
Testo in vigore dal 4 aprile 1908 al 5 aprile 1919
