Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1919 al 22 dicembre 2008. 359 parole tolte, 24 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: (Art. 2 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).
tolto: I prestiti alle Societa' cooperative, di cui nell'art. 1, possono essere fatti tanto all'ente sociale, quanto ai soci che abbiano conseguito la proprieta' delle case.
tolto: Le Societa' devono stabilire nei loro statuti che il dividendo annuo agli azionisti non possa superare il 5 per cento del capitale effettivamente versato e che, in caso di rimborso o di liquidazione, non possa distribuirsi ai soci per qualsiasi titolo una somma che superi di oltre un quinto l'ammontare del capitale restituito e versato, dovendo il rimanente delle attivita' assegnarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai.
tolto: I soci delle Societa' cooperative di cui al n. 2 dell'art. 1 ed ai numeri 5 e 6 dell'art. 3 possono avere una quota sociale fino a lire ventimila.
tolto: Alle Societa' predette puo' essere annessa una sezione speciale di consumo poi soci, con assegnazione di una parte del capitale sociale, con norme statutarie speciali e con gestione e contabilita' distinte e separate. Gli utili della sezione devono essere assegnati interamente al fondo per le case popolari o economiche.
tolto: Gli atti costitutivi, gli statuti e gli atti modificativi delle Societa' cooperative predette, devono essere, dopo di avere adempiuto le formalita' prescritte dagli articoli 90, 91, 93 e 94 del Codice di commercio, inviati al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale li pubblichera' nel Bollettino delle Societa' per azioni dopo di avere accertato che sono conformi alle disposizioni della presente legge e del regolamento per l'esecuzione di essa.
tolto: Puo' il Ministero, sentita la Commissione centrale per le case popolari od economiche, qualora le Societa' costituende non risultino basate su sincere basi cooperative, rifiutare il riconoscimento legale e negare la pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale delle Societa' per azioni.
tolto: Sempre in seguito a parere della predetta Commissione puo' il Ministero privare di tutti i benefici relativi al legale riconoscimento quelle cooperative per case popolari o economiche che funzionano irregolarmente in contrasto alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed alle proprie norme statutarie.
tolto: Uguali provvedimenti possono essere presi nei riguardi delle Sezioni per case popolari costituito da Societa' di mutuo soccorso.aggiunto: Testo unico-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-27;89~art2 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.