Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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4 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1919 al 22 dicembre 2008. 192 parole tolte, 24 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: TESTO UNICO delle leggi sulle case popolari o economiche
tolto: Art. 1.
tolto: (Art. 1 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).
tolto: Possono fare prestiti per costruzione o acquisto di case popolari o economiche:
tolto: 1° tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie;
tolto: 2° le Banche popolari e le Societa' ordinarie e Cooperative di credito;
tolto: 3° i Monti di pieta';
tolto: 4° le istituzioni pubbliche di beneficenza;
tolto: 5° gli enti morali legalmente riconosciuti;
tolto: 6° le Societa' di mutuo soccorso legalmente costituite;
tolto: 7° la Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai;
tolto: 8° gli Istituti di credito fondiario;
tolto: 9° l'Istituto nazionale delle assicurazioni.
tolto: La Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai potra' erogare in prestiti per case popolari o economiche e in conferimenti al capitale dell'Istituto di cui all'art. 2 sino ad un quarto dell'intero ammontare dei fondi da essa amministrati.
tolto: La Cassa nazionale delle assicurazioni sociali puo' concedere i mutui ai Comuni per la costruzione di case popolari od economiche, anche per conto di Istituti autonomi o di Enti morali, con le garanzie e coi privilegi stabiliti poi mutui consentiti della Cassa dei depositi e prestiti.aggiunto: Testo unico-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-27;89~art1 · fonte del testo
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