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[1]TESTO UNICO delle leggi sulle case popolari o economiche

[2]Art. 1.

[3](Art. 1 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

[4]((Possono fare prestiti per costruzione o acquisto di case popolari o economiche:

[5]1° tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie;

[6]2° le Banche popolari e le Societa' ordinarie e Cooperative di credito;

[7]3° i Monti di pieta';

[8]4° le istituzioni pubbliche di beneficenza;

[9]5° gli enti morali legalmente riconosciuti;

[10]6° le Societa' di mutuo soccorso legalmente costituite;

[11]7° la Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai;

[12]8° gli Istituti di credito fondiario;

[13]9° l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

[14]La Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai potra' erogare in prestiti per case popolari o economiche e in conferimenti al capitale dell'Istituto di cui all'art. 2 sino ad un quarto dell'intero ammontare dei fondi da essa amministrati)).

Testo in vigore dal 5 aprile 1919 al 20 luglio 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 aprile 1919

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1908 al 5 aprile 1919. 295 parole tolte, 40 parole aggiunte in 12 capoversi.

Possono fare tolto: operazioni di prestito alle Societa' cooperative per la costruzione e per l'acquisto aggiunto: prestiti per costruzione o acquisto di case popolari o economichetolto: , o ai loro soci, agli enti morali ed alle Societa' di beneficenza, di cui nel seguente art. 23, ed alle Societa' di mutuo soccorso che assumono tale servizio:

2° le Banche popolari e le Societa' ordinarie e tolto: cooperative aggiunto: Cooperative di credito;

5° gli enti morali legalmente riconosciutitolto: , indicati nell'art. 23 della legge;

7° tolto: le Societa' e le imprese d'assicurazione;

tolto: 8° le Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione

tolto: 9° la Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e tolto: per la vecchiaia degli operai;

tolto: 10°aggiunto: 8° gli Istituti di credito fondiariotolto: .aggiunto: ;

tolto: Le istituzioni pubbliche di beneficenza, in correlazione all'art. 28 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, possono, con l'approvazione dell'autorita' tutoria, impiegare nei detti prestiti, e sino a un quinto, i capitali esuberanti alla loro gestione ordinaria.

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: I prestiti potranno essere dati ad un interesse non superiore al 4 50 per cento, e per una misura non eccedente i due terzi del valore accertato delle case popolari od economiche se i prestiti non sono pure garantiti con una assicurazione sulla vita, e non oltre i 7 decimi di detto valore quando sono pure garantiti con una assicurazione sulla vitaaggiunto: 9° l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

tolto: Nel regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno stabiliti i limiti e le condizioni alle quali le Casse di risparmio, i Monti di pieta', le Societa' di mutuo soccorso, le Associazioni o Imprese tontinarie o di ripartizione e laaggiunto: La Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai tolto: potranno fare le operazioni di prestiti.

tolto: Le istituzioni indicate nel capoverso precedente possono anche acquistare obbligazioni od azioni interamente versate delle Societa' aggiunto: potra' erogare in prestiti per case popolari tolto: od economiche, con le modalita' stabilite nel regolamento.

tolto: I beni immobili urbani che le Associazioni od imprese tontinarie o di ripartizione possono acquistare ai termini dell'art. 1, n. 2, della legge del 7 luglio 1907, n. 533, possono anche consistere in case popolari o economiche da cedere con ammortamento semplice o assicurativo alle Societa' cooperative instituite a norma della presente legge fra i soci della rispettiva Impresa tontinaria o di ripartizione aggiunto: o economiche e in conferimenti al capitale dell'Istituto di cui all'art. 2 sino ad un quarto dell'intero ammontare dei fondi da essa amministrati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-27;89~art1 · fonte del testo

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