Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1908 al 5 aprile 1919. 295 parole tolte, 40 parole aggiunte in 12 capoversi.
Possono fare tolto: operazioni di prestito alle Societa' cooperative per la costruzione e per l'acquisto aggiunto: prestiti per costruzione o acquisto di case popolari o economichetolto: , o ai loro soci, agli enti morali ed alle Societa' di beneficenza, di cui nel seguente art. 23, ed alle Societa' di mutuo soccorso che assumono tale servizio:
2° le Banche popolari e le Societa' ordinarie e tolto: cooperative aggiunto: Cooperative di credito;
5° gli enti morali legalmente riconosciutitolto: , indicati nell'art. 23 della legge;
7° tolto: le Societa' e le imprese d'assicurazione;
tolto: 8° le Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione
tolto: 9° la Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e tolto: per la vecchiaia degli operai;
tolto: 10°aggiunto: 8° gli Istituti di credito fondiariotolto: .aggiunto: ;
tolto: Le istituzioni pubbliche di beneficenza, in correlazione all'art. 28 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, possono, con l'approvazione dell'autorita' tutoria, impiegare nei detti prestiti, e sino a un quinto, i capitali esuberanti alla loro gestione ordinaria.
Mostra gli altri 4 capoversi cambiati
tolto: I prestiti potranno essere dati ad un interesse non superiore al 4 50 per cento, e per una misura non eccedente i due terzi del valore accertato delle case popolari od economiche se i prestiti non sono pure garantiti con una assicurazione sulla vita, e non oltre i 7 decimi di detto valore quando sono pure garantiti con una assicurazione sulla vitaaggiunto: 9° l'Istituto nazionale delle assicurazioni.
tolto: Nel regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno stabiliti i limiti e le condizioni alle quali le Casse di risparmio, i Monti di pieta', le Societa' di mutuo soccorso, le Associazioni o Imprese tontinarie o di ripartizione e laaggiunto: La Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai tolto: potranno fare le operazioni di prestiti.
tolto: Le istituzioni indicate nel capoverso precedente possono anche acquistare obbligazioni od azioni interamente versate delle Societa' aggiunto: potra' erogare in prestiti per case popolari tolto: od economiche, con le modalita' stabilite nel regolamento.
tolto: I beni immobili urbani che le Associazioni od imprese tontinarie o di ripartizione possono acquistare ai termini dell'art. 1, n. 2, della legge del 7 luglio 1907, n. 533, possono anche consistere in case popolari o economiche da cedere con ammortamento semplice o assicurativo alle Societa' cooperative instituite a norma della presente legge fra i soci della rispettiva Impresa tontinaria o di ripartizione aggiunto: o economiche e in conferimenti al capitale dell'Istituto di cui all'art. 2 sino ad un quarto dell'intero ammontare dei fondi da essa amministrati.