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[1]TESTO UNICO delle leggi sulle case popolari o economiche
[2]Art. 1.
[3](Art. 1 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).
[4]Possono fare prestiti per costruzione o acquisto di case popolari o economiche:
[5]1° tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie;
[6]2° le Banche popolari e le Societa' ordinarie e Cooperative di credito;
[7]3° i Monti di pieta';
[8]4° le istituzioni pubbliche di beneficenza;
[9]5° gli enti morali legalmente riconosciuti;
[10]6° le Societa' di mutuo soccorso legalmente costituite;
[11]7° la Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai;
[12]8° gli Istituti di credito fondiario;
[13]9° l'Istituto nazionale delle assicurazioni.
[14]La Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai potra' erogare in prestiti per case popolari o economiche e in conferimenti al capitale dell'Istituto di cui all'art. 2 sino ad un quarto dell'intero ammontare dei fondi da essa amministrati.
[15]((La Cassa nazionale delle assicurazioni sociali puo' concedere i mutui ai Comuni per la costruzione di case popolari od economiche, anche per conto di Istituti autonomi o di Enti morali, con le garanzie e coi privilegi stabiliti poi mutui consentiti della Cassa dei depositi e prestiti)).
Testo in vigore dal 20 luglio 1919 al 22 dicembre 2008
