Art. 25 — Testo unico, art. 25
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008. 234 parole tolte, 24 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori inscritti, che si trovano nelle condizioni stabilite al primo comma dell'articolo 23 della presente legge o che diano alla Deputazione provinciale la prova di cui al secondo comma del detto articolo, depositandola nella segreteria dell'Amministrazione provinciale, entro dieci giorni dalla notificazione prescritta dall'articolo 95, eccettuati:aggiunto: Testo unico-art. 25
tolto: coloro che, non avendo residenza nella provincia, non vi posseggono beni stabili o non vi pagano imposta di ricchezza mobile;
tolto: gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati nell'art. 23; i funzionari cui compete la vigilanza sulla provincia e gli impiegati dei loro uffici;
tolto: coloro che hanno il maneggio del denaro Provinciale o liti pendenti con la Provincia;
tolto: coloro che hanno stipendio o salario dalla provincia ovvero dai corpi morali o da aziende sussidiate da essa, i maestri, gli impiegati e contabili dei comuni e delle istituzioni di beneficenza esistenti nella provincia;
tolto: coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della Provincia, od in societa' od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla Provincia;
tolto: gli amministratori della Provincia e delle opere pie poste sotto la sua vigilanza dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;
tolto: coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso la Provincia sono stati legalmente messi in mora;
tolto: i magistrati di Corte d'appello, di tribunale e di pretura nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art25 · fonte del testo
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