Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 28 febbraio 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 28 febbraio 2010
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'obbligo di assicurazione della responsabilità civile per i veicoli e natanti immatricolati o registrati all'estero e temporaneamente circolanti in Italia, previsto dall'art. 6 della L. n. 990 del 1969 nelle due forme alternative della polizza di frontiera e del certificato internazionale di assicurazione,non contrasta con la direttiva 72/166/CEE del 24 aprile 1972, la quale - in base alla presunzione che tutti gli autoveicoli comunitari sono coperti da un'assicurazione - stabilisce che ogni Stato membro della Comunità si astenga dal relativo controllo civile sui veicoli provenienti da altro Stato membro, a condizione che ciascun ufficio nazionale di assicurazione garantisca il risarcimento del danno anche se il veicolo che l'abbia cagionato risulti sprovvisto di copertura assicurativa; ne' del pari sussiste contrasto tra la norma legislativa nazionale ed il D.M. 12 ottobre 1972, il quale, riproducendo quanto disposto dalla direttiva su citata, "legittima" l'U.C.I. a garantire il risarcimento dei danni prodotti da veicoli di altri Stati CEE "anche nel caso che il veicolo non sia coperto da assicurazione". (Non fondatezza - in riferimento all'art. 11 Cost. - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, L. 24 dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui, rispettivamente, si dispone che anche i veicoli immatricolati o stazionanti abitualmente in altro Stato membro della Comunità europea sono tenuti al possesso della "carta verde" o della polizza di frontiera, e non si prevede azione diretta per il risarcimento del danno qualora gli stessi veicoli non siano coperti da assicurazione).
Art. 6 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 18 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 11 cost.
L'ordinanza di rimessione che non motivi in punto di rilevanza elude il precetto dell'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre termini e motivi della questione. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. - dell'art. 6, comma secondo, legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella parte in cui considera ex lege domiciliato presso un istituto assicuratore costituito in Italia il cittadino che, domiciliato in uno Stato estero, circoli nel nostro Paese con un veicolo colà immatricolato. Nella specie, peraltro, l'assicurato, cui la citazione era stata notificata presso l'U.C.I., si era costituito ed aveva fatto valere le proprie ragioni, sicché la nullità della citazione, causatrice del sospetto d'incostituzionalità, era stata sanata per avere l'atto raggiunto lo scopo, cui era destinato, di provocare il contraddittorio tra i protagonisti dello scontro tra i due veicoli, per cui sarebbe stato difficile o addirittura impossibile fornire una qualche giustificazione della necessità di rimettere gli atti alla Corte).
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 6 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
8 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 2009 al 28 febbraio 2010.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art6 · fonte del testo
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