Art. 11 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 28 febbraio 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 28 febbraio 2010
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, l. 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), così come modif. dalla l. 26 febbraio 1977, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria) - nella parte in cui, nel prevedere l'intervento consultivo di una apposita Commissione ministeriale, sostitutiva della Commissione centrale prezzi, "ne determina la composizione in maniera meno garantistica rispetto a quest'ultima" - sollevata con riferimento all'art. 23 Cost., in quanto - posto che il giudice 'a quò non può rimettere una seconda volta alla Corte costituzionale la medesima questione nel corso dello stesso grado del giudizio pendente fra le stesse parti, così da evitare un 'bis in idem', che si risolverebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte - il T.A.R. del Lazio ha riproposto, nel corso dello stesso giudizio e per gli stessi motivi la medesima questione già dichiarata inammissibile con la sentenza n. 315 del 1992. - S. nn. 315/1992, 12/1998. red.: S. Di Palma
Art. 11 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 23 cost.
Nel giudizio incidentale di costituzionalità, è inammissibile la costituzione di chi (nella specie, l'ANIA) non era parte del giudizio ' a quò, se nel ricorso introduttivo, ad esso notificato, era già prospettata - sia pure in via subordinata - la questione di costituzionalità poi sollevata con l'ordinanza di rimessione.
Art. 11 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 23 cost.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 nonché dell'art. 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973. - v. S. n. 56/1975.
Art. 11 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 1325 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 2 cost.
Qualora risulti prima facie che una norma impugnata non debba trovare applicazione nel giudizio a quo la relativa questione dev'essere dichiarata inammissibile (nella specie si trattava dell'art. 11, sesto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990).
Art. 11 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 1325 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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9 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 2009 al 28 febbraio 2010.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art11 · fonte del testo
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