Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 336/2010

    Questione inammissibile
    24 novembre 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, terzo comma, modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e 19, primo comma, lett. b ), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non estende il diritto all'indennizzo dei danni subiti dalla circolazione illegale di un veicolo non assicurato, oltre che ai trasportati contro la propria volontà, anche ai trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale dello stesso veicolo. Premesso che le norme impugnate, sebbene abrogate dal d.lgs. n. 209 del 2005, sono applicabili ratione temporis al caso di specie, non potendosi invocare l'art. 283 del suddetto d.lgs. che estende la copertura assicurativa per i danni alla persona e alle cose anche ai terzi trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale; il rimettente chiede un intervento additivo non costituzionalmente obbligato in materia rimessa alla discrezionalità del legislatore. Come già rilevato nell'ordinanza n. 406 del 2008, resa su analoga questione in cui il soggetto onerato del risarcimento era la compagnia di assicurazione, anziché il Fondo di garanzia per le vittime della strada, allo scopo di superare la denunciata incostituzionalità, è astrattamente possibile sia l'introduzione di una disposizione che ripristini il testo originario della norma impugnata, con la soppressione dell'aggiunta («limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà») disposta dall'art. 1 del d.l. n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977, sia la previsione di una disposizione analoga all'art. 283 del d.lgs. n. 209 del 2005, mediante l'inserimento, fra i destinatari della garanzia assicurativa, anche dei trasportati inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo. Per la manifesta inammissibilità di analoga questione, v. la citata ordinanza n. 406/2008.

    Art. 1 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 19 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 156/2004

    Questione inammissibile
    28 maggio 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevata in riferimento all’art. 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che al Fondo vittime della strada possano rivolgersi soltanto le vittime della strada e non altri soggetti surrogatisi a questi. Infatti, premesso che il rimettente censura l'intera disposizione di cui all'art. 19, omettendo di indicare quale sia la norma che costituisce oggetto delle censure, la motivazione dell’ordinanza di rimessione risulta contraddittoria e priva di una specifica indicazione in ordine alla rilevanza della questione, solo apoditticamente affermata, mentre anche l’indicazione del parametro di cui all’art. 38 Cost., a prescindere dalla sua dubbia attinenza al caso di specie, non viene accompagnata da alcuna specifica motivazione al riguardo.

    Art. 19 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 38 cost. · Art. 1916 c.c. · Art. 21 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 308/1984

    Questione infondata
    28 dicembre 1984

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 84/1982.

    Art. 19 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 3 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 274 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: E' costituito presso la Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.A. un "Fondo di garanzia per le vittime della strada", per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi e' obbligo di assicurazione nei casi in cui:

tolto: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;

tolto: b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;

tolto: c) il veicolo o natante risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Nell'ipotesi di cui alla lettera a), il risarcimento e' dovuto solo per i danni alla persona. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 unita' di conto europee di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e per la parte eccedente tale ammontare. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona nonche' per i danni alle cose. La liquidazione dei danni e' effettuata dall'impresa designata a norma del successivo articolo 20 per il territorio in cui il sinistro e' avvenuto. L'eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti della stessa impresa. la Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.A., gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", puo' intervenire nel processo, anche in grado di appello.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209

    Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art19 · fonte del testo

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