Corte costituzionale

Sentenza n. 84/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1982 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 19,

commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei

natanti), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 gennaio 1977 dal pretore di Padova nel

procedimento penale a carico di Vettorato Luigi, iscritta al n. 93 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 100 del 13 aprile 1977;

2) ordinanza emessa il 25 ottobre 1978 dal pretore di Bari nel

procedimento civile vertente tra Impedovo Sebastiano e Nicolosi

Giuseppina ed altri, iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1979 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 175 del 27

giugno 1979;

3) ordinanza emessa il 29 maggio 1980 dal Tribunale di Padova nel

procedimento civile vertente tra Berto Sergio e Varotto Luigina ed

altra, iscritta al n. 675 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 12 novembre 1980.

Visti l'atto di costituzione dell'Assicuratrice Italiana s.p.a. e

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1982 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento penale a carico di Vettorato Luigi imputato

per il reato di lesioni colpose in danno di Cavraro Giuseppe, cagionate

dal Vettorato medesimo mentre era alla guida del ciclomotore di 50 cc.,

per il quale aveva contratto assicurazione per la responsabilità

civile presso la Compagnia Centrale di Assicurazione poi posta in

liquidazione coatta amministrativa, il Cavraro, costituitosi parte

civile, citò in veste di responsabile civile il Commissario

liquidatore della Compagnia, il quale chiese di essere estromesso in

quanto il risarcimento, previsto dall'art. 19 l. 24 dicembre 1969 n.

990, ipotizza che il danno sia stato cagionato dalla circolazione di

veicoli per i quali sussiste l'obbligo dell'assicurazione (presupposto

insussistente per il ciclomotore dell'imputato). Il Pretore di Padova,

con ordinanza emessa il 18 gennaio 1977 (comunicata l'8 e notificata il

24 del successivo mese di febbraio, pubblicata nella G.U. n. 100 del 13

aprile 1977 e iscritta al n. 93 R.O. 1977), sollevò d'ufficio e

giudicò non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19 comma 1 c) l. 24 dicembre 1969 n. 990, in

riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede il

risarcimento dei danni - a carico del Fondo di garanzia per le vittime

della strada - cagionato dalla circolazione di veicoli che, non

soggetti all'obbligo di assicurazione per responsabilità civile, siano

nondimeno assicurati presso imprese che, al momento del sinistro o

successivamente, siano soggette a liquidazione coatta amministrativa,

perché, potendo anche i veicoli esclusi dall'obbligo arrecare danni

con la loro circolazione, sarebbe, a giudizio del Pretore,

irragionevole discriminare tra coloro che sono tenuti all'assicurazione

obbligatoria e coloro che, per contrarre assicurazione pur non

essendovi tenuti, dimostrano maggiore previdenza, e, a maggior ragione,

tra vittime di sinistri, delle quali sono garantite dal Fondo quelle

coinvolte in sinistri provocati da veicoli non identificati o non

coperti d'assicurazione e ne sono escluse quelle danneggiate da veicoli

coperti da assicurazione, sia pure non obbligatoria, presso impresa poi

assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato

il 3 maggio 1977, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha

concluso per la infondatezza della proposta questione argomentando da

ciò che l'esclusione di determinati autoveicoli dall'obbligo

dell'assicurazione per un verso giustifica la loro esclusione dalla

partecipazione al Fondo e per altro verso determina la irrilevanza - ai

fini del prospettato reinserimento - della stipulazione di

assicurazione volontaria.

2. - Nel giudizio, introdotto avanti il Pretore di Bari con

citazione notificata i 18/19 aprile 1978 con la quale Impedovo

Sebastiano aveva chiesto il risarcimento del danno subito dalla propria

vettura in incidente stradale cagionato da Nicolosi Giuseppina in

Mirenghi e quantificato in lire 510.000; anche nel contraddittorio

della Columbia Assicurazioni s.p.a., posta in liquidazione coatta

amministrativa, dell'Assicuratrice Italiana s.p.a. designata per la

liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia e dell'INA, si

costituirono la Assicuratrice Italiana e la Nicolosi, che eccepì

l'incostituzionalità dell'art. 19 l. 990/1969 nella parte in cui

prevede l'obbligo risarcitorio, in caso di impresa assicuratrice in

l.c.a. "per i danni ... alle cose il cui ammontare sia superiore a lire

100.000 e per la parte eccedente tale ammontare". Eccezione accolta

dall'adito Pretore con ordinanza emessa il 25 ottobre 1978, comunicata

il 19 dicembre dello stesso anno e notificata il 14 marzo 1979,

pubblicata nella G.U. n. 175 del 27 giugno 1979 e iscritta al n. 341

R.O. 1979, con la quale giudicò rilevante e non manifestamente

infondata la questione in tali termini prospettata, non solo perché è

irrazionale la discriminazione tra assicurati presso compagnia in bonis

e assicurati presso compagnia poi messa in l.c.a., ma anche perché non

meno irrazionale è la esclusione, nell'interno della prima categoria,

di coloro che hanno cagionato un danno inferiore a lire 100.000 o danni

di misura maggiore per la parte non eccedente tale ammontare

(discriminazione che, sempre a giudizio del Pretore, si risolverebbe

per la parte non coperta in discriminazione per i sinistri di minor

entità e per i ceti meno abbienti).

Avanti la Corte si è costituito nell'interesse dell'Assicuratrice

Italiana s.p.a. l'avv. Giorgio Spadafora in virtù di procura speciale

in margine all'atto di deduzioni depositato il 17 luglio 1979, nel

quale ha concluso per la infondatezza della proposta questione muovendo

dalla esplicitazione delle finalità perseguite dal legislatore con

l'istituzione del Fondo di garanzia, che si svolgono all'unisono con le

operatività del medesimo, di cui all'art. 19 a) e b), sotto l'insegna

di criteri di razionalità che non sono offesi dall'esclusione di

talune categorie di veicoli e argomentando con specifico riguardo alla

misura del danno - tra l'altro - dalla relazione Andreotti alla Camera.

Per la infondatezza ha concluso anche il Presidente del Consiglio dei

ministri intervenendo con atto depositato il 17 luglio 1979, con il

quale l'Avvocatura generale dello Stato ha posto in rilievo la scarsa

illustrazione, nella ordinanza di rimessione, delle conseguenze

dell'applicazione al caso concreto della disposizione impugnata, che si

convertirebbe in dubbia rilevanza della questione e, nel merito, ha

chiarito che le diversità di situazioni (intervento del Fondo in base

ad un principio di solidarietà sociale e puro e semplice rapporto

assicurativo contrattuale), giustificherebbe nel primo caso la

fissazione di un limite, a sua volta coordinato ad un'obiettiva

esigenza di nazionalizzazione e di economia del servizio.

3. - Nel giudizio promosso da Berto Sergio con atto di citazione

notificato i 3 e 4 marzo 1979 a Varotto Luigina che gli aveva prodotto

il danno nell'incidente stradale provocato con il motociclo di cui era

alla guida, e alla Compagnia di Assicurazione Concordia per conseguirne

la condanna in solido al risarcimento (giudizio interrotto a seguito

della messa della convenuta Compagnia in liquidazione coatta

amministrativa e poi riassunto nei confronti del Commissario

liquidatore della Compagnia medesima, autorizzato a provvedere anche

per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e, in

deroga all'art. 19 comma 3 l. 990/1969, alla liquidazione dei danni

verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di messa in

l.c.a.), l'adito Tribunale di Padova, in accoglimento di eccezione del

Berto e della Varotto, dichiarò non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 comma 1 l.

990/1969 in riferimento all'art. 3 Cost. (disposizione impugnata e

norma-parametro indicate soltanto nella motivazione dell'ordinanza

collegiale per relationem alla motivazione con cui il giudice

istruttore aveva rimesso la causa al collegio) con ordinanza emessa il

29 maggio 1980 (notificata e comunicata il successivo 25 giugno,

pubblicata nella G.U. n. 311 del 12 novembre 1980 e iscritta al n. 675

R.O. 1980), in cui ravvisò la violazione del principio di uguaglianza

in ciò che - in caso d'insolvenza della impresa assicuratrice -

verrebbero pregiudicati i danneggiati da veicoli a motore che, pur non

soggetti per la minore cilindrata ad obbligo assicurativo, sono

occasione di pericolo al punto di indurne i proprietari a stipulare

volontariamente l'assicurazione della responsabilità civile. Avanti la

Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 25

novembre 1980, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato, sulla

premessa che la minore pericolosità della circolazione dei veicoli,

esonerati dall'assicurazione obbligatoria, integrerebbe diversità di

situazione tale da escludere nel non previsto intervento del Fondo ogni

carattere discriminatorio, ha concluso per la infondatezza della

proposta questione.

4. - Alla pubblica udienza del 10 marzo 1982, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avvocato dello Stato Carafa

si è rimesso allo scritto; la difesa della costituita Assicuratrice

Italiana s.p.a. non si è presentata. Considerato in diritto :

5. - La connessione delle questioni prospettate giustifica la

riunione dei tre procedimenti di cui formano oggetto.

6. - Dispone l'art. 19 l. 24 dicembre 1969 n. 990 (assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti) che "è costituito presso l'INA un

"Fondo di garanzia per le vittime della strada" per il risarcimento dei

danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali

a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione nei casi in

cui: ... c) il veicolo o natante risulti assicurato con polizza facente

parte del portafoglio italiano, presso una impresa la quale, al momento

del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta, o vi venga

posta successivamente" (comma 1) e che "Nella ipotesi di cui alla

lettera c) è dovuto il risarcimento per i danni alle cose il cui

ammontare sia superiore a lire 100.000 e per la parte eccedente tale

ammontare" (comma 2, periodo 2). Soggiunge l'art. 5 comma 1 della

stessa legge che "non v'è obbligo di assicurazione ai sensi della

presente legge per i ciclomotori che non siano muniti di targa di

riconoscimento (e per le macchine agricole)".

Le riprodotte disposizioni hanno offerto occasione alle due

questioni di legittimità, nelle quali viene assunto a parametro l'art.

3 Cost. e si denuncia violazione del principio di uguaglianza e del

criterio direttivo di ragionevolezza che la norma costituzionale

garantisce, e, pertanto, è denunciata la incostituzionalità I)

dell'art. 19 comma 1 c) nella parte in cui non estende il risarcimento

da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada - in caso di

insolvenza dell'impresa assicuratrice - anche alla ipotesi di danni

cagionati da veicoli non soggetti ad assicurazione obbligatoria ma

tuttavia assicurati, e II) dell'art. 19 comma 2 nella parte nella

quale, con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,

esclude dal risarcimento da parte del Fondo di danni che siano

inferiori a 100.000 lire.

7.1. - Né l'una né l'altra questione sono fondate.

7.2. - In merito alla prima giova rilevare che il Fondo gestione,

come risulta anche dal regolamento di esecuzione della l. 990/1969,

appr. con d.P.R. 24 novembre 1970 n. 973 (G.U. 14 dicembre 1970 n.

315), è costituito da prelievi, cui le imprese di assicurazione sono

tenute limitatamente ai contratti stipulati con riferimento a danni

soggetti ad obbligo di assicurazione, talché la partecipazione al

Fondo di contratti riferiti a danni che da tale obbligo sono esenti si

risolverebbe in violazione del principio di uguaglianza in pregiudizio

(non già di coloro che riportano danni esenti dall'obbligo, sibbene)

di coloro che soffrono danni che all'obbligo sono soggetti.

La circostanza che proprietari di veicoli, pur non essendo astretti

al ripetuto obbligo, stipulino spontaneamente contratti di

assicurazione per coprire entro certi limiti i rischi della

circolazione, è priva di rilievo perché tali contratti non rientrano

nei conti consortili dei quali si alimenta il Fondo di garanzia.

Nulla naturalmente vieterebbe al legislatore ordinario di procedere

a più ampia strutturazione del Fondo chiamando a contributo più vasta

congerie di veicoli circolanti, ma la mancata attuazione di tale

possibilità non va scambiata con attentato alla parità di trattamento

per inferirne la violazione dell'art. 3.

7.3. - Del pari infondata è l'altra questione basata

sull'enucleazione, dalla sfera dei danni coperti dal Fondo di garanzia,

di valori pecuniari inferiori alle lire 100.000, non solo per le

ragioni esposte sub 7.2, ma anche perché tali valori non sono ex

necesse correlati - per riferirsi essi alla determinazione monetaria

del danno - con la consistenza patrimoniale delle vittime e dei

responsabili.

7.4. - Né, sul piano del diritto positivo sul quale va pur

condotto lo scrutinio di conformità alla Carta Costituzionale delle

disposizioni che lo compongono, vanno dimenticate le caratteristiche ad

un tempo strutturali e funzionari che distinguono la comune

assicurazione della responsabilità civile, disciplinata dal codice

civile e dalle norme generali del d.P.R. 449/1959, dalla R.C.A., retta

dalla l. 990/1969 in parte novellata dalla l. 50/1971 e dal d.l.

57/1976 conv. in l. 30/1977, e che hanno l'apicale espressione

nell'azione diretta contro l'assicuratore e l'impresa designata per la

liquidazione agli aventi diritto di somme provenienti dal Fondo di

garanzia (per altre caratteristiche della R.C.A. sent. 202/1981).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 19 comma 1

c) l. 24 dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui non prevede il

risarcimento dei danni - a carico del Fondo di garanzia per le vittime

della strada - cagionati dalla circolazione di veicoli che, non

soggetti all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile,

siano nondimeno assicurati presso imprese che, al momento del sinistro

o successivamente, si trovano in istato di liquidazione coatta;

questione sollevata con ordinanze 17 gennaio 1977 del Pretore di Padova

e 29 maggio 1980 del Tribunale di Padova;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 19 comma 2 l. 24 dicembre

1969 n. 990, sollevata con ordinanza 25 ottobre 1978 del Pretore di

Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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