Corte costituzionale

Ordinanza n. 21/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/02/1983 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della

legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 26 settembre

1977 dal pretore di Cittadella nel procedimento penale a carico di

Ferretti Bruno ed altri, iscritta al n. 554 del registro ordinanze del

1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39

dell'8 febbraio 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato;

udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 26 settembre 1977 il pretore

di Cittadella ha deferito a questa Corte, su istanza di parte, la

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n.

990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in

cui non consente al danneggiato, che, versando in una delle ipotesi del

primo comma dello stesso art. 19, reclami il risarcimento del danno,

l'esercizio diretto dell'azione nei confronti dell'Istituto nazionale

delle assicurazioni (gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le

vittime della strada"), accordando, invece, a quest'ultimo la facoltà

d'intervenire nel processo, anche in grado d'appello;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio per il

Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che l'eccezione di

illegittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile per carenza

di motivazione sulla rilevanza della stessa nel giudizio a quo:

rilevanza, peraltro, da escludere a suo avviso, atteso che il

responsabile civile, dal quale parte l'eccezione, lamenta che il

danneggiato non possa agire contro il Fondo di garanzia, mentre il

danneggiato non ha interesse a tale azione, essendo presente in

giudizio proprio il responsabile civile, e cioè l'"impresa designata"

a norma dell'art. 20 della stessa legge n. 990 del 1969, tenuta a

liquidare il danno e passivamente legittimata alla domanda del

danneggiato.

Considerato che l'ordinanza di rimessione, come eccepito

dall'Avvocatura dello Stato, effettivamente non svolge alcuna

motivazione in ordine alla rilevanza, nel giudizio di provenienza,

della dedotta questione di legittimità costituzionale, né contiene il

menomo riferimento alla concreta fattispecie, restando in tal modo

eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa

obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione i

termini ed i motivi della questione;

che deve pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte

(da ultimo, ordinanze n. 202 e n. 203 del 1982), dichiararsi la

manifesta inammissibilità della questione per assoluta carenza di

motivazione in punto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969,

n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con

l'ordinanza emessa il 26 settembre 1977 (R.O. n. 554 del 1977) dal

pretore di Cittadella.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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