Corte costituzionale

Ordinanza n. 319/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo

comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nel testo

modificato dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito,

con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, promosso con

ordinanza emessa il 31 ottobre 1989 dalla Corte d'appello di Trento

nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la s.p.a. UNIASS

Assicurazioni in nome dell'I.N.A. - Fondo di garanzia ed altri e

l'I.N.A.I.L. ed altri, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 1989

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che la Corte d'appello di Trento, con ordinanza emessa il

31 ottobre 1989, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21,

ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (nel testo

modificato dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito,

con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39);

che il giudice a quo espone quanto segue: 1) con sentenza penale

divenuta irrevocabile, era stata accertata la

responsabilità di Zonta Renzo in relazione ad un incidente stradale

che aveva cagionato la morte di due persone; 2) il Tribunale di

Trento, adito in rivalsa dall'I.N.A.I.L. aveva accolto la domanda

condannando al rimborso delle somme erogate il commissario

liquidatore della compagnia assicuratrice del danneggiante (posta

medio tempore in liquidazione coatta amministrativa) e la s.p.a.

UNIASS Assicurazioni (in nome e per conto dell'I.N.A. - Fondo di

garanzia); 3) quest'ultima aveva appellato la decisione assumendo

l'estinzione dell'obbligazione verso l'I.N.A.I.L. per effetto dei

versamenti effettuati a titolo di provvisionale agli eredi delle

vittime, i quali, a loro volta, avevano proposto separato gravame;

che, ammontando all'epoca del sinistro il massimale previsto

dalla Tabella A allegata alla legge n. 990 del 1969 a quaranta

milioni di lire, il giudice remittente dubita della legittimità

costituzionale della previsione normativa che affida la rivalutazione

delle somme alla periodica revisione tramite provvedimenti

legislativi;

che, secondo la Corte d'appello, la situazione parrebbe

deteriore rispetto a quella delle vittime d'incidenti cagionati da

veicolo non identificato cui si riferisce la sentenza n. 560 del 1987

di questa Corte (dichiarativa dell'illegittimità del primo comma

della norma impugnata), laddove identica sarebbe l'esigenza di

garantire una reale copertura del rischio, dovendosi tener conto del

massimale vigente al momento del sinistro.

Considerato che questa Corte, nella sentenza n. 560 del 1987, ha

nettamente distinto l'ipotesi del sinistro cagionato da veicolo o

natante non identificato dalle altre due previsioni d'intervento del

Fondo di garanzia per le vittime della strada (veicolo o natante non

assicurato nonché stato di liquidazione coatta dell'impresa

assicuratrice);

che proprio il meccanismo di adeguamento dei minimi di garanzia

attuato, per i casi da ultimo citati, attraverso l'emanazione di

specifici provvedimenti, succedutisi nel tempo, ha consentito di

porre in risalto l'irrazionalità dell'omessa collocazione nel flusso

temporale del risarcimento di cui alla prima ipotesi e di pervenire

alla conseguente declaratoria d'illegittimità costituzionale;

che, quindi, per la ritenuta congruità di tale sistema -

consistente in periodiche ponderazioni dei valori monetari del

risarcimento (cfr. da ultimo il d.P.R. 9 febbraio 1990, in Gazzetta

Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1990, che aumenta i limiti de quibus

in conformità alla direttiva C.E.E. del 30 dicembre 1983) - deve

ritenersi manifestamente infondata la questione sollevata in

riferimento all'art. 21, ultimo comma, della legge n. 990 del 1969,

nella parte in cui richiama la lettera c), dell'art. 19 della stessa

legge;

che, a sua volta, la questione concernente il medesimo comma,

nella parte in cui richiama la lettera b) di tale legge risulta del

tutto irrilevante nel giudizio a quo, onde la prospettata questione

è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre

1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),

nella parte in cui richiama l'art. 19, lettera c), della stessa

legge, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla

Corte d'appello di Trento con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge

medesima, nella parte in cui richiama l'art. 19, lettera b), della

legge n. 990 del 1969, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, con la stessa ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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