Corte costituzionale

Ordinanza n. 308/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1984 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo

comma, lett. c e secondo comma, seconda ipotesi della legge 24 dicembre

1969 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

dei veicoli a motore e dei natanti) promosso con ordinanza emessa il 13

giugno 1981 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra

De Grandi Aldo e Orlando Antonio, iscritta al n. 823 del registro

ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 96 dell'anno 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con ordinanza emessa nel procedimento civile -

introdotto il 1 febbraio 1978 con atto di citazione con il quale De

Grandi Aldo aveva evocato Orlando Antonio chiedendone la condanna al

risarcimento dei danni che assumeva sofferti in dipendenza del

tamponamento automobilistico di cui affermava esclusivo responsabile il

convenuto - il 13 giugno 1981 (comunicata il 3 e notificata il 19 del

successivo novembre, pubblicata nella G. U. n. 96 del 7 aprile 1982 e

iscritta al n. 823 R.O. 1981) il Pretore di Torino ebbe a giudicare

rilevante e, in riferimento all'art. 3 comma primo Cost., non

manifestamente infondata la questione di illegittimità dell'art. 19

comma primo c) e comma secondo (2.a ipotesi) l. 24 dicembre 1969 n. 990

nella parte in cui, dando luogo ad una irrazionale disparità di

trattamento tra gli obbligatoriamente assicurati per la responsabilità

civile, espone taluni di essi, ancorché incolpevoli, al pagamento

della somma di lire 100.000, ove l'impresa, al momento del sinistro o

posteriormente ad esso, si trovi in istato di liquidazione coatta con

dichiarazione d'insolvenza; mentre nessuna delle parti si è costituita

in questa sede, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri con atto depositato il 24 aprile 1982 con il quale

l'Avvocatura generale dello Stato ha richiamato argomenti svolti in

precedenti interventi insistendo nella conclusione d'infondatezza della

proposta questione.

ritenuto che il giudice a quo ha ripetuto le motivazioni svolte in

ordinanze di rimessione sulle quali provvedendo questa Corte ha

dichiarato non fondata la questione con sent. 84/1982, alla quale è

sufficiente far richiamo al fine di giudicarla manifestamente

infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19 comma primo c) e comma secondo (seconda

ipotesi) l. 24 dicembre 1969 n. 990, sollevata, in riferimento all'art.

3 comma primo Cost., nella parte in cui, dando luogo ad irrazionale

disparità di trattamento tra gli obbligatoriamente assicurati per la

responsabilità civile, espone taluni di essi, ancorché incolpevoli,

al pagamento della somma di lire 100.000, ove l'impresa, al momento del

sinistro o posteriormente ad esso, si trovi in stato di liquidazione

coatta con dichiarazione d'insolvenza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:308 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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