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Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla valutazione e approvazione delle tariffe premi presentate dalle imprese, o alla formazione di altre tariffe nei casi previsti dall'articolo 11, sulla base delle risultanze della rilevazione statistica annuale dei rischi assunti dalle imprese, dei sinistri verificatisi e di ogni altro elemento utile alla conoscenza dell'andamento dell'assicurazione della responsabilita' civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli. Ai fini di tale rilevazione, una quota pari al 2 per cento di tutti i rischi assunti dalle imprese per l'assicurazione predetta viene immessa in un conto consortile, da tenersi dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto comune delle imprese stesse, secondo i criteri e con gli effetti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, al termine di ogni esercizio, comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutti i dati desumibili dalla gestione del conto consortile, che possono essere utilizzati per gli scopi di cui al primo comma.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1970 al 27 febbraio 1977

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 67/1977

    Questione inammissibile
    20 aprile 1977

    È inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (che disciplina l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata in riferimento all'art. 23 della Costituzione - sotto il profilo che la norma impugnata, rimettendo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di provvedere alla valutazione ed approvazione delle tariffe dei premi presentate dalle imprese, o alla formazione di altre tariffe nei casi previsti dal precedente art. 11, affiderebbe in concreto all'autorità amministrativa la facoltà di variare liberamente il premio (da considerare quale prestazione patrimoniale imposta) -, poiché nella specie il giudice a quo era chiamato a giudicare relativamente al reato di circolazione con autoveicolo non assicurato, di cui all'art. 32 in rapporto all'art. 1 della legge, per la qual ragione non veniva in considerazione l'art. 14, non valendo neppure ad integrare la rilevanza la circostanza (non provata in causa) che l'ammontare del premio avesse influito sulla omessa stipulazione del contratto.

    Art. 14 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 23 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art14 · fonte del testo

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