Corte costituzionale

Sentenza n. 67/1977

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/04/1977 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della

legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1973

dal pretore di Genova, nel procedimento penale a carico di Sampietro

Alfredo ed altro, iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27

novembre 1974.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

udito il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 30 aprile 1973 (pervenuta a questa Corte il 30

settembre 1974) emessa nel corso del procedimento penale a carico di

Sampietro Alfredo e Penna Gianfranco, imputati del reato previsto e

punito dagli artt. 1 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per

aver posto in circolazione un autoveicolo non coperto

dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, il

pretore di Genova, in accoglimento dell'eccezione formulata dalla

difesa degli imputati, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 23 della Costituzione,

dell'art. 14 della citata legge, nella parte in cui demanda al Ministro

per l'industria, il commercio e l'artigianato l'approvazione delle

tariffe dei premi assicurativi.

Dopo aver osservato in punto di rilevanza che "l'ammontare del

premio fissato con decreto ministeriale (ai sensi della norma

denunciata) può aver influito sulla omessa stipulazione del contratto

da parte degli imputati", il pretore afferma che nella vigente

normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la

prestazione obbligatoriamente imposta ai cittadini di corrispondere il

premio assicurativo non è, nella sua esatta consistenza, direttamente

fissata dal legislatore, bensì rimessa alla determinazione

dell'Autorità amministrativa. La norma impugnata, infatti, affida

all'indicato Ministro la valutazione e l'approvazione delle tariffe dei

premi "sulla base delle risultanze delle rilevazioni statistiche

annuali, dei rischi assunti dall'impresa, dei sinistri verificatisi e

di ogni altro elemento utile", senza stabilire l'entità degli aumenti

e comunque delle variazioni dei premi, sicché, in definitiva, spetta

al Ministro la facoltà di variare liberamente il premio.

La prestazione imposta sarebbe, quindi, la risultante di un

meccanismo composito, in cui vi sono, da una parte, la legge che pone

l'obbligo assicurativo, e, dall'altra, un atto amministrativo che

determina discrezionalmente in concreto il premio. Donde la violazione

del citato precetto costituzionale a termini del quale, ad avviso del

giudice a quo, non è sufficiente che la legge stabilisca la generica

previsione dell'imposizione di una prestazione patrimoniale,

richiedendosi anche che sia la stessa legge a fissarne la reale

incidenza sul cittadino o direttamente, o con la predeterminazione di

obiettivi e compiuti criteri di riferimento.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato

generale dello Stato, il quale, nelle deduzioni depositate in

Cancelleria il 17 dicembre 1974, conclude per l'infondatezza della

proposta questione, rilevando che la copertura assicurativa per i

veicoli e i natanti, anche se obbligatoria, ha sempre base in un

rapporto contrattuale, il quale esula dall'ambito di applicazione

dell'art. 23 della Costituzione, che presuppone, invece, una

prestazione patrimoniale istituita con atto di Autorità senza concorso

di volontà del soggetto passivo. Comunque, anche a voler ritenere

fondata la tesi contraria, la norma denunciata non sarebbe illegittima,

contenendo sufficienti elementi atti a delimitare il potere di

approvazione delle tariffe dei premi attribuito al Ministro. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza di rinvio viene sollevata, in riferimento

all'art. 23 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che

disciplina l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

La norma impugnata, rimettendo al Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, di provvedere alla valutazione ed

approvazione delle tariffe dei premi presentate dalle imprese, o alla

formazione di altre tariffe nei casi previsti dal precedente art. 11,

sulla base delle risultanze della rilevazione statistica annuale dei

rischi assunti dalle imprese, dei sinistri verificatisi e di ogni altro

elemento utile alla conoscenza dell'andamento dell'assicurazione della

responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei

veicoli, contrasterebbe, secondo il giudice a quo, con l'art. 23 della

Costituzione - per il quale "nessuna prestazione personale o

patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge" - in

quanto, non avendo il legislatore predeterminato obiettivi e compiuti

criteri di riferimento, resterebbe in concreto affidata all'autorità

amministrativa la facoltà di variare liberamente il premio.

2. - La questione è irrilevante.

Preliminarmente va osservato che la generica affermazione del

giudice a quo, peraltro non suffragata dagli atti di causa, che

"l'ammontare del premio fissato con decreto ministeriale può aver

influito sulla omessa stipulazione del contratto da parte degli

assicurati", non appare sufficiente e congrua per dimostrare

l'effettiva rilevanza della proposta questione.

Ma ciò in disparte, va considerato che, come esposto in narrativa,

pende innanzi al pretore di Genova procedimento penale a carico di due

persone imputate di aver trasgredito l'obbligo sancito dall'art. 1

della menzionata legge n. 990 del 1969, per aver posto in circolazione

un autoveicolo non coperto dall'assicurazione per la responsabilità

civile presso terzi, rendendosi così passibili della sanzione

contravvenzionale prevista dal successivo art. 32, che commina per

tale reato l'ammenda fino a lire 300.000 e l'arresto fino a 3 mesi.

Sono queste le norme che il giudice a quo è chiamato ad applicare, in

quanto sanciscono l'obbligo di assicurare e ne puniscono

l'inosservanza: obbligo, giova soggiungere, non direttamente investito

dal dubbio di legittimità costituzionale, che si sviluppa invece

soltanto in ordine alla valutazione ed approvazione delle tariffe dei

premi sulla base dei parametri indicati dalla norma denunciata, la cui

ipotetica dichiarazione d'incostituzionalità non si propagherebbe

necessariamente alle norme innanzi richiamate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata con l'ordinanza in

epigrafe, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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