Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 67/1977

    Questione inammissibile
    20 aprile 1977

    È inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (che disciplina l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata in riferimento all'art. 23 della Costituzione - sotto il profilo che la norma impugnata, rimettendo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di provvedere alla valutazione ed approvazione delle tariffe dei premi presentate dalle imprese, o alla formazione di altre tariffe nei casi previsti dal precedente art. 11, affiderebbe in concreto all'autorità amministrativa la facoltà di variare liberamente il premio (da considerare quale prestazione patrimoniale imposta) -, poiché nella specie il giudice a quo era chiamato a giudicare relativamente al reato di circolazione con autoveicolo non assicurato, di cui all'art. 32 in rapporto all'art. 1 della legge, per la qual ragione non veniva in considerazione l'art. 14, non valendo neppure ad integrare la rilevanza la circostanza (non provata in causa) che l'ammontare del premio avesse influito sulla omessa stipulazione del contratto.

    Art. 14 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 23 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 2009 al 28 febbraio 2010.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art14 · fonte del testo

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