Corte costituzionale

Sentenza n. 215/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma

della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria

della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli

a motore e dei natanti), così come modificato dalla legge 26

febbraio 1977, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del

d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina

dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,

promossi con ordinanze emesse il 9-16 giugno 1993 ed il 23 ottobre

1996 (n. 2 ordd.) dal t.a.r. del Lazio rispettivamente iscritte ai

nn. 22, 358 e 359 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6 e 26, prima serie speciale,

dell'anno 1997;

Visti gli atti di costituzione del CODACONS ed altri,

dell'Associazione nazionale imprese assicuratrici e di Giuseppe Lo

Mastro, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1998 il giudice relatore

Pietro Alberto Capotosti;

Uditi gli avvocati Alessandro Pace per l'Associazione nazionale

imprese assicuratrici, Paolo Maria Montaldo per il CODACONS e

l'Avvocato dello stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio

dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio instaurato da alcune associazioni di

utenti e da alcuni titolari di contratti di assicurazione per

l'annullamento della deliberazione della Giunta del Comitato

interministeriale prezzi n. 14 del 26 aprile 1990, che stabiliva le

tariffe dei premi per l'assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti per il

periodo 1 maggio 1990-30 aprile 1991, il Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, con ordinanza del 9-16 giugno 1993, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma,

della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria

della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli

a motore e dei natanti), così come modificato dalla legge 26

febbraio 1977, n. 39 (conversione in legge, con modificazioni, dal

d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina

dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), in

relazione all'art. 23 della Costituzione. Le parti ricorrenti,

dolendosi dell'ingiustificato aumento delle tariffe rispetto a quelle

precedentemente in vigore, avevano eccepito, tra l'altro, che il

parere reso nell'ambito del procedimento dalla Commissione

ministeriale, prevista dallo stesso art. 11 della legge n. 990 del

1969, era illegittimo perché il Ministro dell'industria, commercio

ed artigianato non vi aveva inserito, in violazione di tale

disposizione di legge, anche i rappresentanti degli utenti dei

servizi assicurativi. In subordine, i ricorrenti avevano eccepito

l'illegittimità della medesima disposizione di legge, nella parte in

cui appunto non prevede la partecipazione alla detta Commissione

consultiva dei rappresentanti degli utenti dei servizi. Il Tar del

Lazio, rigettata con sentenza parziale la censura relativa alla

difformità rispetto alla legge della composizione della Commissione

ministeriale, con separata ordinanza del 17 aprile 1991 ha sollevato,

in riferimento all'art. 23 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge n.

990 del 1969, nella parte in cui determina la composizione della

Commissione in maniera meno garantistica rispetto alla Commissione

centrale prezzi. Con la sentenza n. 315 del 29 giugno 1992 la Corte

ha dichiarato inammissibile tale questione di costituzionalità per

difetto di rilevanza, avendo il Tar, con la predetta sentenza

parziale, già definito l'oggetto del giudizio. Il Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza di rimessione del

9-16 giugno 1993, ripropone nel medesimo giudizio la questione di

costituzionalità dell'art. 11, sesto comma, della legge n. 990 del

1969, in relazione all'art. 23 della Costituzione, "nella parte in

cui, nel prevedere ... l'intervento consultivo di una apposita

Commissione ministeriale, sostitutiva della Commissione centrale

prezzi, ne determina la composizione in maniera meno garantistica

rispetto a quest'ultima". Secondo i giudici a quibus la sentenza

parziale non ha definito il merito della causa, bensì ha deciso solo

su alcuni dei motivi dedotti, con la conseguenza che è rimasta

impregiudicata la legittimità sia della composizione della

Commissione ministeriale, sia, conseguentemente, del parere da essa

reso. Nel merito, riproponendo gli stessi dubbi di

incostituzionalità già dedotti con la precedente ordinanza del 17

aprile 1991, il Tar per il Lazio osserva che le tariffe assicurative

in questione ricadono nella riserva di legge dell'art. 23 della

Costituzione, in quanto i contratti di assicurazione sono obbligatori

per chi voglia far circolare i veicoli su strade di uso pubblico o su

aree a queste equiparate. Pertanto, l'alternativa, per il cittadino,

"rimane esclusivamente circoscritta tra la rinunzia al

soddisfacimento di un bisogno ormai essenziale e l'accettazione di

condizioni unilateralmente e autoritativamente prefissate". Ciò è

sufficiente, secondo i giudici a quibus, per qualificare le relative

prestazioni come "imposte" ai sensi dell'art. 23 della Costituzione,

sicché la loro fissazione deve avvenire con le garanzie "che l'art.

23 ha voluto preordinare attraverso la riserva di legge". La Corte

costituzionale, secondo il Tribunale, proprio con riferimento al

regime dei prezzi amministrati ha individuato dette garanzie, nella

partecipazione al procedimento di un organo istruttorio, la

Commissione centrale prezzi, composto anche dai rappresentanti delle

categorie interessate. Nel caso in esame, invece, è previsto il

parere di una Commissione nominata appositamente dal Ministro

dell'industria, al cui interno la norma impugnata non prevede la

rappresentanza né dei principali ministeri, né dell'Istituto

centrale di statistica né, soprattutto, dei "rappresentanti degli

interessi delle categorie contrapposte". La conseguenza è, secondo

il Tar per il Lazio, che non sono assicurate le garanzie previste

dall'art. 23 della Costituzione.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

La difesa dello Stato, pur convenendo sulla rilevanza della

questione nonostante il sopravvenuto decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 175, deduce la conformità del previgente procedimento di

fissazione delle tariffe all'art. 23 della Costituzione.

L'approvazione delle tariffe da parte del Comitato interministeriale

prezzi avveniva difatti su proposta del Ministro dell'industria,

previo parere di una Commissione ministeriale formata da un

rappresentante dello stesso Ministro, da cinque esperti di nomina

ministeriale nonché da un rappresentante dell'INA. La Commissione

doveva fondare il suo parere su un rapporto statistico di valutazione

delle tariffe, elaborato sui dati del conto consortile dell'INA,

seguendo "sperimentati e seri criteri statistici al fine di mettere

in evidenza, tecnicamente, le risultanze più obbiettive". Questi

elementi procedimentali, secondo la difesa erariale, "riuniti fra

loro e collegati alla possibilità di un vasto controllo

giurisdizionale, attestavano la più ampia garanzia per i soggetti

imposti", risultando di conseguenza irrilevante la mancata

partecipazione dei rappresentanti degli utenti.

3. - Si sono costituiti in giudizio fuori termine (21 aprile 1997)

il CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa

dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori),

l'Associazione utenti servizi bancari e assicurativi, l'IICA

(Istituto internazionale per il consumo e l'ambiente), i signori Lo

Mastro, Canestrelli, Mazzetti, ricorrenti nel giudizio principale,

chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità sollevata

dal Tar per il Lazio.

4. - Si è costituita altresì l'ANIA (Associazione nazionale fra

le imprese assicuratrici), chiedendo che la questione di

costituzionalità sia dichiarata inammissibile ovvero infondata.

Secondo la difesa dell'Associazione, il giudice amministrativo, con

la sentenza parziale resa nel suo giudizio, ha già respinto tutte le

censure mosse dai ricorrenti, con la conseguenza che, essendo stato

definito il giudizio principale, la questione deve dirsi

inammissibile. Nel merito, l'ANIA chiede che la questione sia

respinta, anzitutto perché è erronea la classificazione delle

tariffe assicurative fra le "prestazioni imposte" ai sensi dell'art.

23 della Costituzione, difettando, nel caso di specie, il requisito

della riserva alla mano pubblica del servizio cui la prestazione si

riferisce. In secondo luogo, perché la riserva di legge in esame non

richiede che al procedimento di approvazione delle tariffe

partecipino i rappresentanti degli assicurati, bensì richiede

soltanto che detto procedimento sia regolato in modo da ancorare a

dati tecnici obbiettivi la determinazione degli importi. Secondo la

difesa dell'associazione, la partecipazione delle categorie di utenti

"può essere di ausilio, ma non è comunque decisiva, né sostitutiva

degli organi tecnici", in quanto "l'esigenza fondamentale imposta

dall'art. 23 è che i criteri siano predeterminati o determinabili

secondo metri obbiettivi". Nella memoria depositata in prossimità

dell'udienza, l'ANIA rileva che la sopravvenuta liberalizzazione del

settore conferma l'infondatezza della questione all'esame della

Corte, e che il parametro costituzionale di riferimento non sarebbe

costituito, nel caso, dall'art. 23 della Costituzione, ma semmai

dall'art. 41, secondo comma, in quanto si tratta non di una

prestazione imposta agli assicurati, ma di una limitazione alla

libertà d'impresa delle società di assicurazione. Anche con

riferimento all'art. 23, peraltro, la questione deve ritenersi

infondata sia perché, ai sensi della legge n. 241 del 1990, i

principi sulla partecipazione al procedimento amministrativo non si

applicano nel caso degli atti amministrativi generali; sia perché,

ai fini della osservanza dell'art. 23, l'elemento determinante non è

tanto la partecipazione delle categorie interessate, che "ha un

valore meramente aggiuntivo e, pertanto, non necessario", quanto

piuttosto l'individuazione di elementi tecnici che circoscrivano

l'ambito del potere discrezionale dell'autorità procedente.

5. - Nel corso di due successivi giudizi aventi ad oggetto

l'impugnazione dei provvedimenti della Giunta del Comitato

interministeriale prezzi n. 14 del 24 aprile 1991 e n. 5 del 22

aprile 1992, che hanno stabilito le tariffe assicurative in oggetto

per i periodi rispettivamente intercorrenti dal 1 maggio 1991 al 30

aprile 1992 e dal 1 maggio 1992 al 30 aprile 1993, il Tar per il

Lazio, con due distinte ordinanze del 23 ottobre 1996, di identico

contenuto, ha sollevato la medesima questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge n. 990 del 24

dicembre 1969, in relazione all'art. 23 della Costituzione. Il Tar,

dopo aver premesso che la sopravvenienza del nuovo regime legislativo

sull'assicurazione obbligatoria, introdotto dal d.lgs. n. 175 del

1995, non incide sulla rilevanza della questione, osserva che i

ricorrenti hanno appuntato le loro doglianze anche sulla fase

istruttoria dei due procedimenti rappresentata dall'acquisizione del

parere obbligatorio reso dalla Commissione ministeriale. In

particolare le censure concernono la composizione di tale

Commissione, ove non sono previsti i rappresentanti, oltre che delle

imprese assicuratrici, anche delle relative categorie di utenti. Ad

avviso dei giudici rimettenti, il vizio della composizione della

Commissione vizia il parere da essa reso, e quindi il provvedimento

impugnato. Sulla base di tale rilievo, il Tar del Lazio solleva in

ambedue i giudizi la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, sesto comma, della legge n. 990 del 1969 per contrasto

con l'art. 23 della Costituzione, "nella parte in cui, nel prevedere

... l'intervento consultivo di una apposita Commissione ministeriale,

sostitutiva della Commissione centrale prezzi, ne determina la

composizione in maniera meno garantistica rispetto a quest'ultima",

svolgendo nel merito considerazioni identiche a quelle, sopra

sintetizzate, contenute nella ordinanza del 9-16 giugno 1993.

6. - È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura dello

Stato, chiedendo il rigetto della questione di costituzionalità per

infondatezza, per gli stessi argomenti dedotti nel giudizio

incidentale introdotto dalla sopra menzionata ordinanza del Tar per

il Lazio del 9-16 giugno 1993.

7. - Si sono altresì costituiti, in uno dei giudizi incidentali,

il CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa

dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori) ed il sig. Lo

Mastro, ricorrenti nel giudizio principale, chiedendo che la

questione di costituzionalità sia accolta. Nella memoria depositata

in prossimità dell'udienza, il CODACONS ribadisce che le tariffe

assicurative in oggetto costituiscono prestazioni imposte e sostiene

che l'art. 23 della Costituzione è violato a causa della

sostituzione della Commissione centrale prezzi con la predetta

Commissione ministeriale, da cui deriva infatti che, nella fase

istruttoria, viene ammessa la presenza del solo dicastero

dell'Industria. Relativamente alla rappresentanza dell'INA, il

CODACONS rileva che il conto consortile è soltanto un centro di

raccolta dati di provenienza delle compagnie di assicurazione.

Secondo l'associazione degli utenti, anche a voler riconoscere natura

obbiettiva ai criteri normativi per la determinazione delle tariffe

assicurative - criteri fissati peraltro in fonti secondarie - il

sistema sarebbe dunque sempre incostituzionale per aver eliminato

ogni garanzia procedimentale, idonea a salvaguardare la obbiettività

dei dati e delle informazioni, su cui applicare i criteri stessi.

Il CODACONS considera inoltre che il sistema delle tariffe

amministrate, sottraendo il settore "al libero gioco delle leggi del

mercato", viola l'art. 41, primo e terzo comma, della Costituzione.

Inoltre la mancata rappresentanza degli utenti pone questi ultimi in

una posizione deteriore nei confronti dei fruitori di tutti gli altri

servizi, pur sottoposti a disciplina vincolistica, per i quali è

invece prevista la istituzionale rappresentanza in seno alla

Commissione centrale prezzi. Tale diseguaglianza, che si riproduce al

livello delle rispettive associazioni di categoria, comporta, secondo

il CODACONS, anche la violazione degli articoli 2 e 3 della

Costituzione.

L'associazione conclude pertanto chiedendo che sia accolta la

questione di costituzionalità, in relazione anche agli artt. 2, 3 e

41 della Costituzione, all'esito della sua autoremissione da parte

della Corte.

8. - All'udienza pubblica le parti private costituite e

l'Avvocatura dello Stato hanno insistito per l'accoglimento delle

rispettive conclusioni. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con le

ordinanze in epigrafe riguarda la disposizione - vigente prima del

d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175 - dell'art. 11, sesto comma, della legge

24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), come modificato dalla legge 26 febbraio 1977,

n. 39, nella parte in cui, nel prevedere l'intervento consultivo di

una apposita Commissione ministeriale, sostitutiva della Commissione

centrale prezzi, "ne determina la composizione in maniera meno

garantistica rispetto a quest'ultima".

Secondo i giudici a quibus, che configurano le tariffe assicurative

in questione come prestazioni patrimoniali "imposte", la predetta

norma viola l'art. 23 della Costituzione, in quanto non assicura il

rispetto delle relative garanzie incentrate sulla "riserva di legge",

prevedendo, nel procedimento di fissazione delle tariffe stesse, un

organo istruttorio, in cui mancano i rappresentanti dei principali

dicasteri e dell'ISTAT e soprattutto i "rappresentanti degli

interessi delle categorie contrapposte".

2. - I giudizi, riguardando la stessa norma e lo stesso parametro

costituzionale, possono essere riuniti per essere decisi con un'unica

sentenza.

3. - In via preliminare va dichiarata inammissibile la questione di

costituzionalità sollevata con l'ordinanza del 9-16 giugno 1993,

poiché il Tar del Lazio ripropone, nel corso dello stesso giudizio e

per gli stessi motivi, la medesima questione di legittimità

costituzionale già sollevata con ordinanza del 17 aprile 1991 e

dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 315 del

1992, in quanto il Tribunale rimettente, con la sentenza parziale

resa in pari data, aveva "definito quello che era l'unico oggetto del

giudizio, esaurendo di conseguenza la propria cognizione". In

proposito va ricordato che è ius receptum che il giudice a quo non

possa rimettere una seconda volta alla Corte costituzionale la

medesima questione nel corso dello stesso grado del giudizio pendente

fra le stesse parti, così da evitare un bis in idem, che si

risolverebbe nella impugnazione della precedente decisione della

Corte (cfr., da ultimo, sentenza n. 12 del 1998).

4. - Nel merito, la questione prospettata dalle altre due ordinanze

del Tar del Lazio è infondata.

Le predette ordinanze di rimessione definiscono prestazioni

patrimoniali "imposte", ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, le

tariffe che vengono inserite di diritto, in base all'art. 11, sesto

comma, della legge n. 990 del 1969, nei contratti di assicurazione

per la responsabilità civile dei veicoli e dei natanti, la cui

stipula è obbligatoria, ai sensi dell'art. 1 della medesima legge,

per ogni possessore di veicolo a motore che intenda farlo circolare.

In proposito va ricordato che, nell'individuazione delle

prestazioni patrimoniali imposte che postulano la garanzia della

riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione ed i

conseguenziali limiti alla discrezionalità della pubblica

amministrazione, la giurisprudenza costituzionale ha subito

un'evoluzione. In un primo tempo, infatti, si era fatto riferimento

solo alla natura autoritativa dell'atto che impone la prestazione.

Successivamente si è fatto invece riferimento a quel tipo di

servizio, che, pur dando luogo ad un rapporto negoziale di diritto

privato, "in considerazione della sua particolare rilevanza venga

riservato alla mano pubblica e l'uso di esso sia da considerare

essenziale ai bisogni della vita" (sentenza n. 72 del 1969).

Nel complesso della giurisprudenza costituzionale, ai fini

dell'individuazione delle prestazioni patrimoniali imposte, non

costituiscono pertanto profili determinanti né le formali

qualificazioni delle prestazioni (sentenza n. 4 del 1957), né la

fonte negoziale o meno dell'atto costitutivo (sentenza n. 72 del

1969), né l'inserimento di obbligazioni ex lege in contratti

privatistici (sentenza n. 55 del 1963). Va invece riconosciuto -

secondo questa Corte "un peso decisivo agli aspetti pubblicistici

dell'intervento delle autorità ed in particolare alla disciplina

della destinazione e dell'uso di beni o servizi, per i quali si

verifica che, in considerazione della loro natura giuridica (sentenze

n. 122 del 1957 e n. 2 del 1962), della situazione di monopolio

pubblico o della essenzialità di alcuni bisogni di vita soddisfatti

da quei beni o servizi (sentenze nn. 36 del 1959, 72 del 1969, 127

del 1988), la determinazione della prestazione sia unilateralmente

imposta con atti formali autoritativi, che, incidendo sostanzialmente

sulla sfera dell'autonomia privata, giustificano la previsione di una

riserva di legge" (sentenza n. 236 del 1994).

Alla stregua di questi criteri identificativi, non pare dubbio che

nella fattispecie in esame sia individuabile una prestazione

patrimoniale imposta, giacché la determinazione da parte del CIP

delle tariffe in oggetto costituisce un atto formale autoritativo che

incide sostanzialmente sull'autonomia privata dell'utente, in

riferimento ad un negozio - il contratto di assicurazione -

obbligatorio ex lege per il soddisfacimento di un rilevante bisogno

di vita, quale è la libertà di circolazione mediante

l'utilizzazione di veicoli.

5. - Ciò premesso, la norma censurata non viola l'art. 23 della

Costituzione, in quanto il principio della riserva di legge "va

inteso in senso relativo, ponendo l'obbligo per il legislatore di

determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di

base e linee generali di disciplina della discrezionalità

amministrativa" (sentenza n. 111 del 1997).

Sotto questo profilo va rilevato che l'elaborazione della tariffa

di mercato dei premi dell'assicurazione dei rischi di massa, quale

appunto si deve considerare l'assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile per danni causati dalla circolazione di

veicoli, si basava essenzialmente, alla stregua della previgente

disciplina dell'art. 11 della legge n. 990 del 1969 (come modificata

dalla legge n. 39 del 1977) e del relativo regolamento di esecuzione

(d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973), su dati tecnici derivanti da una

complessa attività di rilevazione statisticoattuariale.

Tale attività conoscitiva iniziava con l'osservazione (risalente

almeno fino a 5-10 anni precedenti) del tasso di "frequenza dei

sinistri" e con la determinazione del "costo medio" di ciascun

sinistro, sulla base dei risarcimenti già liquidati, ed anche di

quelli "riservati", in quanto accantonati a riserva, perché non

ancora certi ed esigibili a causa di procedure giudiziarie o

sanitarie in corso.

Da tali dati si otteneva il cosiddetto "premio di rischio", cioè

l'indice probabilistico di avveramento degli eventi dannosi, al quale

si aggiungeva un coefficiente di alea per quegli elementi

imponderabili ed imprevedibili che potevano verificarsi in futuro

durante il tempo di applicazione della tariffa in questione (tasso di

inflazione, variazioni dei costi dei ricoveri ospedalieri, delle

riparazioni dei veicoli, ecc.). In questo modo si determinava il

"premio puro", ossia il costo del rischio per il periodo in cui la

tariffa doveva applicarsi. Al "premio puro", così calcolato, andava

poi aggiunto il cosiddetto "caricamento", che comprendeva i costi di

gestione dell'impresa di assicurazione, ossia le provvigioni di

intermediazione, le spese di amministrazione, nonché gli eventuali

utili. Sulla base quindi del "premio puro" e del "caricamento" (più

le tasse, indicate separatamente in polizza) si formava la tariffa

del premio finale che il contraente doveva pagare.

Un apposito modulo procedimentale - che culminava con il

provvedimento del CIP su proposta del Ministro per l'industria,

sentita una commissione ministeriale, composta da un rappresentante

della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse

collettivo, da un rappresentante dell'INA, quale ente gestore del

"conto consortile" e da cinque esperti nominati dallo stesso Ministro

per l'industria - garantiva la corretta

elaborazione di questi dati tecnici. Ed infatti il "premio puro",

che incideva in maniera preponderante sul premio finale, era il

risultato di studi statistici ed attuariali basati sull'esperienza

(premio di rischio) e sugli elementi nuovi da proiettare nel futuro

(coefficiente di alea), mentre anche il "caricamento" era una quota

per buona parte predeterminata e incomprimibile, risultando composta

da una data percentuale delle provvigioni di intermediazione e dalle

spese fisse del personale, legate a contrattazioni collettive.

Dalla disciplina in esame erano dunque desumibili criteri, limiti e

controlli che, delimitando in modo congruo la discrezionalità della

pubblica amministrazione, escludevano la violazione dell'art. 23

della Costituzione, tanto più che era previsto un ulteriore elemento

garantistico, quale, secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte, l'esistenza di "un modulo procedimentale con il quale venga a

realizzarsi la collaborazione di una pluralità di organi al fine di

escludere eventuali arbitri dell'amministrazione" (sentenze n. 157

del 1996, n. 507 del 1988, n. 67 del 1973).

In questo contesto non appare neppure fondato il profilo della

censura relativo all'assenza di un rappresentante dell'ISTAT,

sostituito da quello dell'INA, giacché quest'ultimo aveva una

competenza specifica nel settore, considerando che l'INA, all'epoca,

amministrava il "conto consortile", che era una gestione speciale,

sul quale affluiva il 2% di tutti i premi e di tutti i sinistri

pagati e "riservati", cosicché questa gestione speciale era in grado

di rispecchiare, con maggiore precisione di qualsiasi altro strumento

conoscitivo, il complessivo andamento del mercato assicurativo per

gli esercizi precedenti. Inoltre, la partecipazione, nella

commissione in questione, di esperti delle varie discipline implicate

nella fase di elaborazione della tariffa medesima era un'ulteriore

garanzia di un'adeguata ponderazione degli interessi coinvolti e di

un corretto esercizio della discrezionalità amministrativa, anche

perché non appariva congrua la presenza anche dei rappresentanti

della categoria degli utenti del servizio, trattandosi di una

categoria non determinata, né determinabile.

In definitiva, il carattere tecnico dei dati utilizzati e la

completezza delle relative valutazioni, garantita anche dalla

pluralità degli organi partecipanti al procedimento, facevano

emergere, sia pure implicitamente, quei criteri, limiti e controlli

sufficienti ad impedire che il potere di imposizione sconfinasse

nell'arbitrio. E proprio la plausibilità e l'adeguatezza del metodo

di rilevazione dei dati, la congruità dei presupposti rilevanti per

la formazione della tariffa, la qualificazione degli organi tecnici

consultivi costituivano indici sufficienti di oggettività nella

concreta determinazione dell'onere e di adeguata ponderazione tecnica

dei molteplici elementi implicati nella valutazione. Valutazione che

comunque presupponeva che fossero motivatamente indicati e comparati

i costi reali e le tariffe, restando così soggetta ai controlli, non

escluso quello giurisdizionale, generalmente previsti per i

provvedimenti determinativi della pubblica amministrazione (sentenza

n. 180 del 1996).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 24

dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti) così come modificato dalla legge 26 febbraio

1977, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della

disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità

civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei

natanti), sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione,

dal Tar del Lazio con l'ordinanza del 9-16 giugno 1993 indicata in

epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dello stesso art. 11, sesto comma, della medesima legge 24 dicembre

1969, n. 990, così come modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n.

39, sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dal Tar

del Lazio con le due distinte ordinanze del 23 ottobre 1996 indicate

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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