[1]Presso il Ministero dell'industria e del commercio e' istituita la Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali. La Commissione e' presieduta dal Ministro per la industria e per il commercio o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed e' cosi' composta:

  • a)del direttore generale del commercio interno del Ministero dell'industria e del commercio;
  • b)di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;
  • c)di dieci membri designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, di cui sei per gli esercenti piccole imprese commerciali, tre per i venditori ambulanti ed uno per gli agenti e rappresentanti di commercio;
  • d)del presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali.

[2]La Commissione centrale e' costituita con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni. La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

  • a)dare istruzioni alle Commissioni provinciali in merito ai criteri e alle modalita' per la iscrizione degli esercenti attivita' commerciali negli elenchi nominativi di cui all'articolo 6;
  • b)decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali in materia di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi nominativi. 1a
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 luglio 1966, n. 613

1a

La L. 22 luglio 1966, n. 613 ha disposto (con l'art. 9) che "Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale, istituite con gli articoli 5 e 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono integrate da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale."

Testo vigente dal 27 agosto 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 27 agosto 1966

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1960 al 27 agosto 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 luglio 1966, n. 613

    La L. 22 luglio 1966, n. 613 ha disposto (con l'art. 9) che "Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale, istituite con gli articoli 5 e 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono integrate da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-11-27;1397~art8 · fonte del testo

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