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Impresa
Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita' commerciali
Legge 27 novembre 1960, n. 1397
- Aggiornato al
- 2 marzo 1986
- Articoli
- 49
- Versioni storiche
- 57
Capo I — Dell'obbligatorietà dell'assicurazione, delle persone assistibili e degli elenchi nominativi delle stesseartt. 1-9
- Art. 1L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge e' obbligatoria nei…
- Art. 2COMMA ABROGATO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1986, n. 45
- Art. 3Agli effetti della presente legge sono considerati familiari a carico: 1) il coniuge…
- Art. 4Gli esercenti attivita' commerciali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 hanno l'obbligo…
- Art. 5Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura e' istituita una Commissione…
- Art. 6La Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi…
- Art. 7Ai fini di cui al precedente articolo la' Commissione provinciale, entro il termine di…
- Art. 8Presso il Ministero dell'industria e del commercio e' istituita la Commissione centrale…
- Art. 9Avverso la iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi e' ammessa…
Capo II — Delle prestazioniartt. 10-14
- Art. 10Le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie spettano agli iscritti…
- Art. 11Agli esercenti le attivita' commerciali indicati agli articoli 1 e 2 e ai loro familiari…
- Art. 12Il regolamento delle prestazioni obbligatorie e' predisposto dal Consiglio centrale della…
- Art. 13Nel caso di assunzione provvisoria, ai sensi dello articolo 11, quinto comma, di oneri di…
- Art. 14Avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni gli assicurati hanno facolta' di…
Capo III — Degli organi di amministrazioneartt. 15-35
Sezione I — Delle elezioni per la costituzione degli organi di amministrazione
Sezione II — Degli organi provinciali di amministrazione
- Art. 17Gli organi delle Casse mutue provinciali sono: a) l'assemblea generale; b) il Consiglio…
- Art. 18L'assemblea della Cassa mutua provinciale ha i seguenti compiti: a) approvare…
- Art. 19La Cassa mutua provinciale e' retta da un Consiglio di amministrazione composto di…
- Art. 20Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale: a) deliberare…
- Art. 21Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli…
- Art. 22La revisione della gestione delle Casse mutue provinciali e' affidata ad un Collegio…
Sezione III — Degli organi centrali di amministrazione
- Art. 23Gli organi della Federazione nazionale delle Casse mutue sono: a) l'assemblea nazionale…
- Art. 24L' assemblea nazionale, composta dai presidenti delle Casse mutue provinciali, si…
- Art. 25Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli esercenti…
- Art. 26Spetta al Consiglio centrale: a) deliberare sul bilancio preventivo ed esaminare il conto…
- Art. 27Spetta alla Giunta centrale: a) esaminare i bilanci da sottoporre alle deliberazioni del…
- Art. 28Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue…
- Art. 29Per il controllo della gestione della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia…
- Art. 30Il direttore sovraintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei servizi della…
Sezione IV — Disposizioni diverse
- Art. 31La convocazione di tutti gli organi di amministrazione previsti dalla presente legge e'…
- Art. 32I consiglieri di amministrazione della Cassa mutua provinciale ovvero del Consiglio…
- Art. 33Qualora il numero degli assistibili della Provincia risulti inferiore alle ottomila…
- Art. 34La Federazione nazionale delle Casse mutue per la assistenza di malattia per gli…
- Art. 35L'assemblea generale della Cassa mutua provinciale ha facolta' di affidare alle…
Capo IV — Del finanziamento e dei contributiartt. 36-42
- Art. 36Sulla base degli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali di cui…
- Art. 37Avverso la iscrizione nei ruoli di cui al precedente articolo e' ammesso ricorso, da…
- Art. 38Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, compresi…
- Art. 39Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo precedente e' versato alla…
- Art. 40Il contributo di cui all'articolo 38, lettera a), ha decorrenza dal 1 gennaio 1961. I…
- Art. 41L'esercizio finanziario delle Casse mutue di malattia e della Federazione nazionale delle…
- Art. 42La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge e' esercitata…
Capo V — Disposizioni transitorieartt. 43-49
- Art. 43Gli esercenti attivita' commerciali nei confronti dei quali, alla data di entrata in…
- Art. 44Per l'esercizio 1960-61 il contributo previsto a carico dello Stato dall'articolo 38…
- Art. 45Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per…
- Art. 46Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i prefetti…
- Art. 47Il commissario straordinario di cui al precedente articolo deve in particolare: a) dare…
- Art. 48Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto…
- Art. 49La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
