Ai fini di cui al precedente articolo la' Commissione provinciale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle denunce di cui all'articolo 4, e' tenuta a notificare agli interessati l'avvenuta iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi ovvero la cancellazione dagli stessi. Qualora la Commissione provinciale proceda di ufficio alla iscrizione o alla cancellazione dagli elenchi, la relativa comunicazione all'interessato e' fatta, a cura della Commissione stessa, entro quindici giorni dalla data in cui e' stato adottato il provvedimento stesso. Trascorsi trenta giorni dalla notifica di cui ai precedenti comma senza che sia stato inoltrato ricorso, la Commissione provinciale e' tenuta, entro i quindici giorni successivi, a comunicare le iscrizioni negli elenchi o la cancellazione dagli stessi alla Cassa mutua provinciale per l'assicurazione contro le malattie per gli esercenti piccole imprese commerciali. Sulla base delle comunicazioni di cui al precedente comma, la Cassa mutua provinciale provvede a tenere aggiornati gli elenchi nominativi degli assistibili, con le modalita' previste dal precedente articolo 6, secondo comma.

Testo vigente dal 30 novembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-11-27;1397~art7 · fonte del testo

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