Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura e' istituita una Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali e dei rispettivi familiari soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie. La Commissione provinciale e' presieduta dal presidente della Giunta camerale o in caso di impedimento dal rappresentante della Camera di commercio di cui alla lettera e), ed e' cosi' composta:

  • a)sei membri nominati dal prefetto sentite le associazioni dei commercianti a carattere provinciale piu' rappresentative;
  • b)tre membri nominati dal prefetto, sentite le associazioni dei venditori ambulanti a carattere provinciale piu' rappresentative;
  • c)un membro nominato dal prefetto sentite le Associazioni sindacali degli agenti e rappresentanti di commercio a carattere provinciale piu' rappresentative;
  • d)un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
  • e)un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura. La Commissione provinciale e' costituita con decreto del prefetto e dura in carica quattro anni. 1a
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 luglio 1966, n. 613

1a

La L. 22 luglio 1966, n. 613 ha disposto (con l'art. 9) che "Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale, istituite con gli articoli 5 e 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono integrate da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale."

Testo vigente dal 27 agosto 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 27 agosto 1966

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1960 al 27 agosto 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 luglio 1966, n. 613

    La L. 22 luglio 1966, n. 613 ha disposto (con l'art. 9) che "Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale, istituite con gli articoli 5 e 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono integrate da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-11-27;1397~art5 · fonte del testo

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