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[1]Presso il Ministero dell'industria e del commercio e' istituita la Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali. La Commissione e' presieduta dal Ministro per la industria e per il commercio o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed e' cosi' composta:

  • a)del direttore generale del commercio interno del Ministero dell'industria e del commercio;
  • b)di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;
  • c)di dieci membri designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, di cui sei per gli esercenti piccole imprese commerciali, tre per i venditori ambulanti ed uno per gli agenti e rappresentanti di commercio;
  • d)del presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali.

[2]La Commissione centrale e' costituita con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni. La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

  • a)dare istruzioni alle Commissioni provinciali in merito ai criteri e alle modalita' per la iscrizione degli esercenti attivita' commerciali negli elenchi nominativi di cui all'articolo 6;
  • b)decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali in materia di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi nominativi.

Testo in vigore dal 30 novembre 1960 al 27 agosto 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-11-27;1397~art8 · fonte del testo

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