Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in mediazione e per la definizione delle materie e delle modalita' degli esami di cui all'articolo 2. La commissione centrale e' nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' composta da:

  • a)un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
  • b)un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
  • c)un rappresentante delle regioni, designato dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
  • d)un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
  • e)un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  • f)un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
  • g)tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni piu' rappresentative, a livello nazionale, del commercio, dell'agricoltura e dell'industria;
  • h)un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designato dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • i)sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria, per i mediatori immobiliari e per gli agenti merceologici. La commissione dura in carica quattro anni; i membri svolgono il loro incarico in forma gratuita e possono essere riconfermati. La commissione nomina al suo interno un vicepresidente; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per ciascun componente effettivo della commissione e' nominato un membro supplente con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi. 3
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

3

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che e' soppressa la commissione istituita dal presente articolo. Le relative funzioni sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico.

Testo vigente dal 12 agosto 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2006

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1989 al 12 agosto 2006.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

    Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che e' soppressa la commissione istituita dal presente articolo. Le relative funzioni sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-02-03;39~art4 · fonte del testo

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