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((L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge e' obbligatoria nei confronti degli esercenti piccole imprese commerciali e turistiche, nonche' degli ausiliari del commercio, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • a)siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e sempreche' l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attivita' dell'impresa non superi i cinque milioni di lire;
  • b)abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione;
  • c)partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza;
  • d)siano muniti, limitatamente ai titolari dell'impresa, della licenza prevista per l'esercizio della loro attivita' da una delle seguenti disposizioni di legge:
  • 1)regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, per la vendita al pubblico in genere;
  • 2)regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, per le rivendite del latte;
  • 3)testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e 103 per gli esercizi ivi contemplati; all'articolo 115 per le agenzie e gli uffici pubblici di affari; all'articolo 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;
  • 4)legge 18 giugno 1934, n. 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;
  • 5)legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante;
  • 6)regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;
  • 7)legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
  • 8)legge 23 febbraio 1950, n. 170, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante; ovvero siano:
  • 1)agenti di viaggio muniti della licenza prevista dall'articolo 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523;
  • 2)conduttori di case di cura;
  • 3)gestori di campeggi;
  • 4)affittacamere;
  • 5)titolari di agenzia per pratiche automobilistiche e di scuola guida;
  • 6)titolari e conduttori in proprio di rivendite di giornali e giornalai ambulanti (strilloni);
  • 7)esercenti librerie o buffets di stazione;
  • 8)grossisti di prodotti ortofrutticoli, grossisti di carni e grossisti di prodotti ittici, iscritti nell'albo previsto dalla legge 25 marzo 1959, n. 125;
  • 9)esportatori di prodotti ortofrutticoli e agrumari, fiori e piante ornamentali, iscritti nell'albo nazionale ai sensi della legge 25 gennaio 1966, n. 31;
  • 10)appaltatori di spacci di cooperative, di spacci e di mense presso caserme, collegi ed altre istituzioni consimili. L'attivita' puo' essere esercitata in luogo fisso ovvero in forma ambulante. Gli ausiliari del commercio soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie sono:
  • a)gli agenti e rappresentanti di commercio denunciati alle camere di commercio a norma dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, o iscritti nell'apposito ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio istituito con legge 12 marzo 1968, n. 316;
  • b)gli agenti aerei, gli agenti marittimi raccomandatari di cui alla legge 29 aprile 1940, n. 496, e i pubblici mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
  • c)gli agenti di assicurazione;
  • d)gli agenti delle librerie di stazione;
  • e)i mediatori iscritti negli appositi ruoli delle camere di commercio ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253; i propagandisti e procacciatori di affari;
  • f)i commissionari di commercio;
  • g)i titolari di istituti di informazione muniti della licenza di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono compresi altresi' tra i soggetti della presente legge le guide turistiche e le guide alpine, gli interpreti, i corrieri e portatori alpini, autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249, i maestri di sci, gli esercenti parchi di divertimenti viaggianti e di sale di spettacolo, quando non fruiscano gia' dell'assistenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, gli esattori di aziende erogatrici di servizi di pubblica utilita' e di altre aziende, i raccoglitori di piante officinali (erboristi) autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99, purche' non proprietari o coltivatori di terreni nei quali dette piante vengono raccolte, i conciatori muniti di certificato di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'obbligo dell'assicurazione malattia incombe ai soggetti indicati nei precedenti commi per se' e per i propri familiari a carico, nonche' per i familiari coadiutori e i relativi familiari a carico. Agli effetti della presente legge, per familiari coadiutori s'intendono i parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell'azienda, sempreche' non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti. L'obbligo dell'assicurazione non sussiste per tutti i familiari a carico che siano titolari di pensione di invalidita', vecchiaia e superstiti, che usufruiscano della assistenza di malattia a tale titolo)).

Testo in vigore dal 5 gennaio 1972 al 20 giugno 1975

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 448/2007

    Questione inammissibile
    21 dicembre 2007

    È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali), come modificato da ultimo, dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui nulla dispongono circa l'iscrivibilità dei familiari collaboratori del farmacista presso la Gestione Commercianti dell'INPS, dal momento che il giudice rimettente ha trascurato di fornire adeguata motivazione sia sul contenuto delle norme censurate, nel loro significato all'interno del complessivo sistema normativo, sia sulla effettiva impraticabilità di una diversa interpretazione delle stesse conforme a Costituzione. - V., ex plurimis , ordinanze n. 272/2006, n. 86/2006 e n. 427/2005.

    Art. 1 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi · Art. 2 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi · Art. 1 Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita' commerciali · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 5 gennaio 1972

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1960 al 5 gennaio 1972. 164 parole tolte, 419 parole aggiunte in 29 capoversi.

L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge e' obbligatoria nei confronti degli esercenti piccole imprese commerciali aggiunto: e turistiche, nonche' degli ausiliari del commercio, tolto: per i quali ricorrano le seguenti condizioni aggiunto: i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o tolto: conduttori aggiunto: gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti … entro il terzo grado e sempreche' l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attivita' tolto: della impresa commerciale aggiunto: dell'impresa non superi i tolto: tre aggiunto: cinque milioni di lire;

b) abbiano la piena responsabilita' tolto: della azienda aggiunto: dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi tolto: inerenti alla sua direzione e alla sua aggiunto: relativi alla sua gestione;

c) partecipino personalmente tolto: e materialmente al lavoro aziendale con carattere di tolto: continuita' aggiunto: abitualita' e prevalenza;

d) siano muniti, limitatamente tolto: per gli esercenti di piccole imprese commerciali aggiunto: ai titolari dell'impresa, della licenza prevista per l'esercizio della loro attivita' tolto: dalle aggiunto: da una delle seguenti disposizioni di legge:

2) regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, per le rivendite tolto: di aggiunto: del latte;

7) tolto: regio decreto- legge 2 dicembre 1935, n. 2085, e successive modificazioni, per il commercio di banane e dei derivati;

tolto: 8) articolo 253 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399, per la riparazione e la vendita degli apparecchi e materiali radioelettrici e delle loro parti;

Mostra gli altri 21 capoversi cambiati

tolto: 9) legge aggiunto: legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente …

tolto: 10aggiunto: 8) legge 23 febbraio 1950, n. 170, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante; aggiunto: ovvero siano:

aggiunto: 1) agenti di viaggio muniti della licenza prevista dall'articolo 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523;

aggiunto: 2) conduttori di case di cura;

aggiunto: 3) gestori di campeggi;

aggiunto: 4) affittacamere;

aggiunto: 5) titolari di agenzia per pratiche automobilistiche e di scuola guida;

aggiunto: 6) titolari e conduttori in proprio di rivendite di giornali e giornalai ambulanti (strilloni);

aggiunto: 7) esercenti librerie o buffets di stazione;

aggiunto: 8) grossisti di prodotti ortofrutticoli, grossisti di carni e grossisti di prodotti ittici, iscritti nell'albo previsto dalla legge 25 marzo 1959, n. 125;

aggiunto: 9) esportatori di prodotti ortofrutticoli e agrumari, fiori e piante ornamentali, iscritti nell'albo nazionale ai sensi della legge 25 gennaio 1966, n. 31;

aggiunto: 10) appaltatori di spacci di cooperative, di spacci e di mense presso caserme, collegi ed altre istituzioni consimili. L'attivita' puo' essere esercitata in tolto: apposito luogo fisso ovvero in forma ambulante.

Gli ausiliari del commerciotolto: , soggetti alla assicurazione aggiunto: soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattietolto: , sono:

a) gli agenti e rappresentanti di commercio tolto: e loro familiari a carico, denunciati alle Camere aggiunto: denunciati alle camere di commercio a norma dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, tolto: ovvero iscritti obbligatoriamente all'Ente nazionale assistenza aggiunto: o iscritti nell'apposito ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio aggiunto: istituito con legge 12 marzo 1968, n. 316;

b) tolto: i mediatorie loro familiari a carico, aggiunto: gli agenti aerei, gli agenti marittimi raccomandatari di cui alla legge 29 aprile 1940, n. 496, e i pubblici mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;

aggiunto: c) gli agenti di assicurazione;

aggiunto: d) gli agenti delle librerie di stazione;

aggiunto: e) i mediatori iscritti negli appositi ruoli delle tolto: Camere di commercio, aggiunto: camere di commercio ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253; aggiunto: i propagandisti e procacciatori di affari;

tolto: caggiunto: f) i commissionari di commerciotolto: .

tolto: Sono compresi fraaggiunto: ;

aggiunto: g) i titolari di istituti di informazione muniti della licenza di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono compresi altresi' tra i soggetti della presente legge tolto: indicati al primo comma i titolari o conduttori in proprio di rivendite di giornali nonche' le guide turistiche tolto: ed alpine, interpreti, aggiunto: e le guide alpine, gli interpreti, i corrieri e portatori alpiniaggiunto: , autorizzati ai sensi del regiotolto: , decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249tolto: . L'obbligo della assicurazione contro le malattie incombe ai titolari di impresa indicati al primo comma per se',aggiunto: , i maestri di sci, gli esercenti parchi di divertimenti viaggianti e di sale di spettacolo, quando non fruiscano gia' dell'assistenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, gli esattori di aziende erogatrici di servizi di pubblica utilita' e di altre aziende, i raccoglitori di piante officinali (erboristi) autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99, purche' non proprietari o coltivatori di terreni nei quali dette piante vengono raccolte, i conciatori muniti di certificato di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'obbligo dell'assicurazione malattia incombe ai soggetti indicati nei precedenti commi per se' e per i propri familiari a carico, nonche' per i familiaritolto: , aggiunto: coadiutori e i relativi familiari a carico. Agli effetti della presente legge, per familiari coadiutori s'intendono i parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell'azienda, sempreche' non siano soggetti tolto: alla assicurazione aggiunto: all'assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendentitolto: , nonche' per i rispettiviaggiunto: . L'obbligo dell'assicurazione non sussiste per tutti i familiari a carico aggiunto: che siano titolari di pensione di invalidita', vecchiaia e superstiti, che usufruiscano della assistenza di malattia a tale titolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1960-11-27;1397~art1 · fonte del testo

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