Articolo abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n.490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n.490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1971 al 11 gennaio 2000. 172 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'esercizio di attivita' di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichita' o di interesse storico od archeologico e' soggetto, salvo quanto specificamente previsto dalla presente legge, alle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426. Tutti coloro che intendono esercitare una delle attivita' indicate nel comma precedente devono essere iscritti in una speciale sezione del registro istituito con l'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426. L'iscrizione e' obbligatoria anche per gli studi d'arte o istituzioni analoghe quando vi si pratica la vendita o l'esposizione a fine di vendita delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma. L'autorizzazione all'esercizio del tipo di attivita', per la quale e' stata ottenuta l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, e' rilasciata dal sindaco competente a norma dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426; la suddetta autorizzazione non e' subordinata ai vincoli derivanti dai piani di sviluppo e di adeguamento, previsti nel capo II della legge citata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N.490
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-11-20;1062~art1 · fonte del testo
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