[1]Gli esercenti attivita' commerciali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita' stessa, alla Commissione provinciale prevista dal successivo articolo 5:

  • a)le loro generalita' e quelle dei familiari a carico;
  • b)le generalita' dei familiari che lavorano abitualmente nella azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo e quelle dei rispettivi familiari a carico;
  • c)il numero dei lavoratori dipendenti con l'indicazione, per ciascuno di essi, della qualifica e delle mansioni esercitate;
  • d)gli estremi della licenza loro rilasciata ai fini dell'esercizio dell'attivita' commerciale per i titolari o conduttori in proprio di piccole imprese commerciali, il certificato di effettuata denuncia alla Camera di commercio o di iscrizione all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio per gli agenti e rappresentanti di commercio, il certificato di iscrizione negli appositi ruoli delle Camere di commercio per i mediatori;
  • e)tutti gli altri certificati o dichiarazioni che ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 1 e dei familiari a carico potranno loro essere richiesti dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5.

[2]Gli esercenti attivita' commerciali di cui al precedente comma, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui l'evento si e' verificato, sono altresi' tenuti a denunciare la cessazione della loro attivita', la perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2, le variazioni relative ai familiari che lavorano abitualmente nella azienda indicati all'articolo 1, terzo comma, nonche' quelle verificatesi nel loro nucleo familiare a carico e in quello dei familiari coadiutori. In caso di morte del titolare dell'attivita' commerciale, alla denuncia e' tenuto colui che assume la gestione o la liquidazione dell'impresa. Le denunce di cui al presente articolo devono essere presentate alla segreteria della Commissione provinciale o inoltrate alla medesima, sia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per il tramite del Comune. La segreteria del Comune o il segretario comunale devono rilasciare ricevuta della presentazione della denuncia.

Testo vigente dal 30 novembre 1960

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 223/1990

    Parametro
    19 aprile 1990

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Grosseto con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede de…

    Art. 36 Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita' commerciali · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 4 Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita' commerciali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 165/1990

    Parametro
    4 aprile 1990

    Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Grosseto con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nel…

    Art. 36 Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita' commerciali · Art. 3 cost. · Art. 4 Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita' commerciali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1960-11-27;1397~art4 · fonte del testo

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