Gli esercenti attivita' commerciali indicati all'articolo 1 e all'articolo 2, iscritti nei ruoli di cui all'articolo 36, i riuniti separatamente in Collegi elettorali comunali o intercomunali distinti in commercianti fissi ed ausiliari del commercio, di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'articolo 1 predetto; in agenti e rappresentanti di commercio, di cui alla, lettera a) del terzo comma dell'articolo 1 predetto; e in venditori ambulanti, eleggono a scrutinio segreto, rispettivamente, i propri delegati all'assemblea della Cassa mutua provinciale in ragione di uno ogni trenta ovvero frazione di trenta pari o superiore a venti per le Casse mutue provinciali fino a 15.000 titolari e in ragione di uno ogni cinquanta o frazione superiore a trenta per le Casse mutue provinciali aventi oltre 15.000 titolari iscritti. I soggetti di cui al quarto comma dell'articolo 1 votano congiuntamente ai venditori ambulanti. Ogni elettore puo' votare per non piu' di due terzi dei delegati spettanti ad ogni collegio. L'elezione e' valida qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti, per ciascuna delle tre categorie indicate al primo comma, i candidati che ottengono il maggior numero di voti e, a parita' di voti, e' eletto il piu' anziano di eta'. L'assemblea dei delegati elegge a scrutinio segreto i tredici membri del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua Provinciale di cui all'articolo 19, lettera a), dei quali otto appartenenti alla categoria dei commercianti fissi ed ausiliari del commercio, quattro appartenenti alla categoria dei venditori ambulanti ed fino a quella degli agenti e rappresentanti di commercio. Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota per un numero di candidati non superiore ai due terzi degli eligendi attribuibili alla sua categoria. Per ciascuna categoria risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parita' di voti viene eletto, per ciascuna categoria, il piu' anziano di eta'.

Testo vigente dal 30 novembre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-11-27;1397~art16 · fonte del testo

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