((Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, si provvede:

  • a)con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 3.000 per ogni assistibile (titolari di imprese e familiari coadiutori, e rispettivi familiari a carico) comprensivo di quello previsto dal decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, convertito in legge 23 dicembre 1967, n. 1243. Resta salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2 del sopracitato decreto;
  • b)con un contributo unitario annuo a carico di ciascun esercente attivita' commerciale, per se' e per ciascun familiare assistibile, determinato in misura tale che il gettito globale copra il 50 per cento del fabbisogno al netto delle entrate di cui alla lettera a), di ciascuna cassa mutua provinciale. Qualora il reddito imponibile annuo dell'esercizio commerciale ai fini dell'imposta di ricchezza mobile non superi l'importo di lire 500.000 il contributo unitario annuo a carico di ciascun esercente attivita' commerciale, per se' e per ciascun familiare assistibile, di cui al precedente comma, verra' ridotto alla meta';
  • c)con un contributo annuo a carico di ciascun titolare d'impresa, determinato in misura tale che il gettito globale copra il residuo 50 per cento del fabbisogno, e ragguagliato all'imponibile annuo di ricchezza mobile secondo le seguenti classi: I classe reddito fino a lire 1.000.000; II classe reddito da lire 1.000.001 a lire 2.000.000; III classe reddito da lire 2.000.001 a lire 3.000.000; IV classe reddito da lire 3.000.001 a lire 4.000.000; V classe reddito da lire 4.000.001 a lire 5.000.000. Il contributo delle varie classi sara' determinato secondo una progressione aritmetica, la cui ragione sara' pari all'ammontare del contributo della prima classe. L'ammontare dei contributi di cui alle lettere b) e c) dovra' essere stabilito dall'assemblea generale della cassa mutua provinciale nella riunione indetta per la approvazione del bilancio preventivo. Un'aliquota del 20 per cento dei contributi previsti alla lettera a) e' destinata alla Federazione nazionale per la costituzione di un fondo di solidarieta' nazionale che sara' ripartito fra quelle casse mutue che presentino necessita' di bilancio per il maggior costo dell'assistenza, ovvero per esigenze dovute a deficienti attrezzature sanitarie, ovvero per particolari necessita' per eventi straordinari. E' concessa facolta' agli enti comunali di assistenza di versare alle casse mutue provinciali, parzialmente o totalmente, i contributi dovuti, agli effetti della presente legge, per se' e per i familiari a carico di cui al precedente articolo 3, dagli esercenti attivita' commerciali particolarmente bisognosi. Il versamento dei contributi di cui al comma precedente e' obbligatorio, da parte delle amministrazioni comunali, per gli esercenti attivita' commerciali iscritti negli elenchi dei poveri del comune, e per i loro familiari. Le norme di cui ai precedenti due commi si applicano limitatamente alle prestazioni contemplate nella presente legge)).

Testo vigente dal 5 gennaio 1972

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Che cosa è cambiato dal 5 gennaio 1972

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1960 al 5 gennaio 1972. 405 parole tolte, 315 parole aggiunte in 7 capoversi.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle tolto: Casse aggiunto: casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire tolto: 1500 per ciascun esercente attivita' commerciale e ciascun familiare assistibile, sino alla concorrenza della misura massima complessiva di lire quattro miliardi. Qualora il totale dei contributi posti a carico dello Stato per ciascun assistibile superi la somma di lire quattro miliardi, la misura unitaria del contributo dello Stato e' determinata dal quoziente che si ottiene dividendo il contributo globale di lire quattro miliardi per il numero complessivo degli assistibili. In tal caso le misure dei contributi di cui alla successiva lettera b) punti 1), 2) e 3) sono maggiorate della somma corrispondente alla differenza tra il contributo di lire 1500 e il quoziente predetto aggiunto: 3.000 per ogni assistibile (titolari di imprese e familiari coadiutori, e rispettivi familiari a carico) comprensivo di quello previsto dal decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, convertito in legge 23 dicembre 1967, n. 1243. Resta salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2 del sopracitato decreto;

b) con un contributo aggiunto: unitario annuo a carico di ciascun esercente attivita' commerciale tolto: determinato in relazione alaggiunto: , per se' e per ciascun familiare assistibile, determinato in misura tale che il gettito globale copra il 50 per cento del fabbisogno al netto delle entrate di cui alla lettera a), di ciascuna cassa mutua provinciale. Qualora il reddito imponibile annuo dell'esercizio tolto: ai fini della imposta aggiunto: commerciale ai fini dell'imposta di ricchezza mobile tolto: nelle misure seguenti:

tolto: 1) lire 1500 aggiunto: non superi l'importo di lire 500.000 il contributo unitario annuo a carico di ciascun esercente attivita' commerciale, per se' e tolto: lire 1500 per ciascun familiare assistibile tolto: nel caso di reddito fino ad un milione di lireaggiunto: , di cui al precedente comma, verra' ridotto alla meta';

tolto: 2) lire 3000 per se' e lire 3000 per ciascun familiare assistibile nel caso di reddito superiore ad un milione di lire e non eccedente un milione e 500 mila lire.

tolto: 3) lire 3500 per se' e lire 3500 per ciascun familiare assistibile nel caso di reddito superiore a un milione e 500 mila lire. Di detti contributi previsti per ciascuna unita' assistibile ai punti 1), 2) e 3) lire 1200, lire 2600 e lire 3000 rispettivamente restano alla Cassa mutua provinciale mentre la differenza e' versataaggiunto: c) con un contributo annuo a carico di ciascun titolare d'impresa, determinato in misura tale che il gettito globale copra il residuo 50 per cento del fabbisogno, e ragguagliato all'imponibile annuo di ricchezza mobile secondo le seguenti classi: I classe reddito fino a lire 1.000.000; II classe reddito da lire 1.000.001 a lire 2.000.000; III classe reddito da lire 2.000.001 a lire 3.000.000; IV classe reddito da lire 3.000.001 a lire 4.000.000; V classe reddito da lire 4.000.001 a lire 5.000.000. Il contributo delle varie classi sara' determinato secondo una progressione aritmetica, la cui ragione sara' pari all'ammontare del contributo della prima classe. L'ammontare dei contributi di cui alle lettere b) e c) dovra' essere stabilito dall'assemblea generale della cassa mutua provinciale nella riunione indetta per la approvazione del bilancio preventivo. Un'aliquota del 20 per cento dei contributi previsti alla lettera a) e' destinata alla Federazione nazionale per la costituzione di un tolto: Fondo aggiunto: fondo di solidarieta' nazionale che sara' ripartito fra quelle tolto: Casse aggiunto: casse mutue che presentino necessita' di bilancio per il maggior costo dell'assistenzaaggiunto: , ovvero per esigenze tolto: ( dovute a deficienti attrezzature sanitarieaggiunto: , ovvero per particolari necessita' per eventi straordinaritolto: ;

tolto: c) con una eventuale quota suppletiva per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria da stabilirsi dall'assemblea generale della Cassa mutua provinciale nella riunione indetta per l'approvazione del bilancio preventivo, tenendo conto a tal fine, se del caso, dei criteri previsti alla precedente lettera b) in relazione al differente imponibile annuo di ricchezza mobile, ovvero della importanza del centro di affari o della distanza di esso dai luoghi di cura ovvero del carico di famiglia. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nella lettera b) e le misure delle quote di contributo da attribuire al Fondo di solidarieta' nazionale potranno essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno delle gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, disciplinate dalla presente legge.aggiunto: . E' concessa facolta' agli tolto: Enti aggiunto: enti comunali di assistenza di versare alle tolto: Casse aggiunto: casse mutue provinciali, parzialmente o totalmente, i contributi tolto: procapite dovuti, agli effetti della presente legge, per se' e per i familiari a caricotolto: , di cui al precedente articolo 3, dagli esercenti attivita' commerciali particolarmente bisognosi. tolto: Le Amministrazioni comunali sono tenute al pagamento di tali contributi aggiunto: Il versamento dei contributi di cui al comma precedente e' obbligatorio, da parte delle amministrazioni comunali, per gli esercenti attivita' commerciali aggiunto: iscritti negli elenchi dei poveri del comune, e per i tolto: familiari a carico, di cui al precedente comma, iscritti nell'elenco dei poveri del Comune aggiunto: loro familiari. Le norme tolto: dei due precedenti aggiunto: di cui ai precedenti due commi si applicano limitatamente alle prestazioni contemplate nella presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-11-27;1397~art38 · fonte del testo

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