Avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni gli assicurati hanno facolta' di ricorrere al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento. Avverso le decisioni del Consiglio di amministrazione di cui al precedente comma e' ammesso ricorso alla Giunta centrale della Federazione nazionale entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.

Testo vigente dal 30 novembre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-11-27;1397~art14 · fonte del testo

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