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Miscellanea
Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974
Legge 7 novembre 1977, n. 883
- Aggiornato al
- 7 dicembre 1977
- Articoli
- 76
- Versioni storiche
- 88
- Art. 1TRADUZIONI NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2I Paesi partecipanti istituiranno un comune livello di autosufficienza nelle…
- Art. 3L'impegno per le riserve di emergenza di cui all'articolo 2 puo' essere soddisfatto da: -…
- Art. 4Il Gruppo permanente per i problemi d'emergenza esaminera', senza soluzione di…
- Art. 5Ogni Paese partecipante terra' pronto in qualsiasi momento un programma di misure…
- Art. 6Ogni Paese partecipante adottera' le misure necessarie perche' l'assegnazione delle…
- Art. 7Allorche' le assegnazioni petrolifere sono attuate a norma dell'articolo 13, 14 o 15…
- Art. 8Allorche' l'assegnazione petrolifera ad un Paese partecipante viene effettuata a norma…
- Art. 9Allo scopo di soddisfare i diritti e gli obblighi di assegnazione, saranno considerati i…
- Art. 10Tra gli obiettivi del Programma vi sara' quello di assicurare un equo trattamento per…
- Art. 11Non e' obiettivo del Programma cercare di aumentare in caso di emergenza la quota…
- Art. 12Ogni qualvolta il gruppo nel suo insieme o qualche Paese partecipante e' colpito o sta…
- Art. 13Ogni qualvolta il gruppo e' colpito o sta presumibilmente sul punto di essere colpito da…
- Art. 14Ogni qualvolta il gruppo e' colpito o sta presumibilmente sul punto di essere colpito da…
- Art. 15Quando la somma giornalmente accumulata degli obblighi di prelievo dalle riserve di…
- Art. 16Quando la restrizione della domanda e' messa in atto in conformita' con questo capitolo…
- Art. 17Ogni qual volta che un qualunque Paese partecipante e' colpito o sta presumibilmente sul…
- Art. 18Il termine "periodo base" si intende riferito ai quattro piu' recenti trimestri con…
- Art. 19Il Segretariato accertera' quando una riduzione dei rifornimenti petroliferi, come…
- Art. 20Il Segretariato accertera' quando la somma giornaliera accumulata degli obblighi di…
- Art. 21Ogni Paese partecipante puo' richiedere al Segretariato di effettuare l'accertamento di…
- Art. 22Il Comitato dei Ministri puo' decidere in ogni momento all'unanimita' di mettere in atto…
- Art. 23Il Segretariato accertera' quando la riduzione dei rifornimenti, indicata all'articolo…
- Art. 24Quando le misure di emergenza sono in vigore e il Segretariato non ha effettuato…
- Art. 25I Paesi partecipanti stabiliranno un sistema di informazioni consistente di due Sezioni…
- Art. 26Il termine "compagnie petrolifere" comprende le compagnie internazionali, le compagnie…
- Art. 27Nel quadro della Sezione generale del Sistema di informazioni, i Paesi partecipanti…
- Art. 28Le informazioni ottenute su base "non privativa" sono le informazioni che non…
- Art. 29Entro 60 giorni dal primo giorno dell'entrata in vigore provvisoria del presente Accordo…
- Art. 30Nel preparare i propri rapporti a norma dell'articolo 29, il Gruppo permanente per il…
- Art. 31Il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero esaminera', senza soluzione di…
- Art. 32Nel quadro della Sezione speciale del Sistema di informazioni, i Paesi partecipanti…
- Art. 33Nel quadro della Sezione speciale i Paesi partecipanti metteranno regolarmente a…
- Art. 34Entro 30 giorni dal primo giorno dell'entrata in vigore provvisoria del presente Accordo…
- Art. 35Nel preparare il suo rapporto a norma dell'articolo 34, il Gruppo permanente per i…
- Art. 36Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminera', senza soluzione di…
- Art. 37I Paesi partecipanti istituiranno nell'ambito dell'Agenzia un sistema permanente per la…
- Art. 38Il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero presentera' un rapporto al Comitato…
- Art. 39Il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero valutera' senza soluzione di continuita'…
- Art. 40Il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero sottoporra' annualmente un rapporto…
- Art. 41I Paesi partecipanti sono risoluti a ridurre, a piu' lunga scadenza, la loro dipendenza…
- Art. 42Il Gruppo permanente per la cooperazione a lungo termine esaminera' e riferira' al…
- Art. 43Il Comitato direttivo esaminera' i rapporti del Gruppo permanente e presentera' adeguate…
- Art. 44I Paesi partecipanti faranno ogni sforzo per promuovere la collaborazione con i Paesi…
- Art. 45Per raggiungere gli obiettivi indicati nell'articolo 44, i Paesi partecipanti daranno…
- Art. 46Nel quadro del Programma, i Paesi partecipanti procederanno a scambi di vedute sulle loro…
- Art. 47Nel quadro del Programma i Paesi partecipanti: - cercheranno, alla luce del loro continuo…
- Art. 48Il Gruppo permanente per le relazioni con i Paesi produttori e gli altri Paesi…
- Art. 49L'Agenzia avra' i seguenti organi: - un Comitato dei Ministri; - un Comitato direttivo; -…
- Art. 50Il Comitato dei Ministri sara' composto da uno o piu' Ministri, o da loro delegati, per…
- Art. 51Il Comitato dei Ministri adottera' le decisioni e formulera' le raccomandazioni…
- Art. 52A norma dell'articolo 61, paragrafo 3, e dell'articolo 65, le decisioni adottate in base…
- Art. 53Il Comitato direttivo sara' composto da uno o piu' funzionari ad alto livello dei Governi…
- Art. 54Ogni Gruppo permanente sara' composto di uno o piu' rappresentanti del Governo di ciascun…
- Art. 55Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza assolvera' le funzioni assegnategli nei…
- Art. 56II Gruppo permanente per il Mercato petrolifero assolvera' le funzioni assegnategli nei…
- Art. 57Il Gruppo permanente sulla cooperazione a lungo termine assolvera' le funzioni…
- Art. 58Il Gruppo permanente per le relazioni con i Paesi produttori e con altri Paesi…
- Art. 59Il Segretariato sara' composto da un Direttore esecutivo e dal personale ritenuto…
- Art. 60Il Segretariato assolvera' le funzioni assegnategli dal presente Accordo e ogni altra…
- Art. 61Il Comitato dei Ministri adottera' le decisioni e le raccomandazioni per le quali nel…
- Art. 62L'unanimita' richiedera' tutti i voti dei Paesi partecipanti presenti e votanti; i Paesi…
- Art. 63Per poter conseguire gli obiettivi del Programma, l'Agenzia puo' stabilire idonee…
- Art. 64Le spese del Segretariato e tutte le altre spese comuni saranno divise tra tutti i Paesi…
- Art. 65Due o piu' Paesi partecipanti possono decidere di intraprendere attivita' speciali…
- Art. 66Ogni Paese partecipante prendera' i provvedimenti necessari, ivi inclusi i provvedimenti…
- Art. 67Ogni Stato firmatario notifichera', entro il 1 maggio 1975, al Governo del Belgio che…
- Art. 68A prescindere dalle disposizioni dell'articolo 67, il presente Accordo sara'…
- Art. 69Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni dalla data della sua…
- Art. 70Al momento della firma, della notifica del consenso ad essere vincolato a norma…
- Art. 71Qualsiasi Membro dell'Organizzazione per la cooperazione e sviluppo economici che sia in…
- Art. 72Il presente Accordo sara' aperto per l'adesione da parte delle Comunita' europee. 2. Il…
- Art. 73Il presente Accordo puo' in ogni momento venire emendato dal Comitato dei Ministri, con…
- Art. 74Il presente Accordo sara' soggetto a revisione generale dopo il 1 maggio 1980.
- Art. 75Il Governo del Belgio notifichera' a tutti i Paesi partecipanti l'avvenuto deposito della…
- Art. 76L'originale del presente Accordo, di cui i testi inglese, francese e tedesco sono…
