1. Il Gruppo permanente per i problemi d'emergenza esaminera', senza soluzione di continuita', l'efficacia delle misure adottate da ogni Paese partecipante per soddisfare il proprio impegno per le riserve di emergenza. 2. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza riferira' al Comitato direttivo il quale avanzera' le proposte ritenute idonee al Comitato dei Ministri. Il Comitato dei Ministri puo', decidendo a maggioranza, adottare raccomandazioni dirette ai Paesi partecipanti.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art4 · fonte del testo

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