1. Il Comitato dei Ministri adottera' le decisioni e formulera' le raccomandazioni necessarie per l'adeguato funzionamento del Programma. 2. Il Comitato dei Ministri esaminera' periodicamente e prendera' le iniziative appropriate per quanto riguarda gli sviluppi della situazione energetica internazionale, inclusi i problemi relativi alle disponibilita' petrolifere di ciascun Paese o Paesi partecipanti e le implicazioni economiche e monetarie di tali sviluppi. Nella sua attivita' relativa alle implicazioni economiche e monetarie degli sviluppi della situazione energetica internazionale, il Comitato dei Ministri terra' in conto la competenza e le attivita' delle istituzioni internazionali responsabili per le questioni economiche e monetarie nel loro complesso. 3. Il Comitato dei Ministri puo', decidendo a maggioranza, delegare qualunque delle sue funzioni agli altri organi dell'Agenzia.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art51 · fonte del testo

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