[1]1. L'unanimita' richiedera' tutti i voti dei Paesi partecipanti presenti e votanti; i Paesi astenuti saranno considerati come non votanti. 2. Quando e' richiesta la maggioranza o la maggioranza speciale, i Paesi partecipanti avranno i seguenti voti ponderati:

[2]====================================================================

[3]| Voti |Voti ponderati| Voti | generali | sui consumi | ponderati | ponderati | petroliferi | combinati |--------------------------------------- | | | Austria..........| 3 | 1 | 4 Belgio...........| 3 | 2 | 5 Canada...........| 3 | 5 | 8 Danimarca.........| 3 | 1 | 4 Germania..........| 3 | 8 | 11 Irlanda..........| 3 | 0 | 3 Italia.......... | 3 | 6 | 9 Giappone..........| 3 | 15 | 18 Lussemburgo........| 3 | 0 | 3 Paesi Bassi........| 3 | 2 | 5 Spagna.......... | 3 | 2 | 5 Svezia.......... | 3 | 2 | 5 Svizzera..........| 3 | 1 | 4 Turchia..........| 3 | 1 | 4 Regno Unito........| 3 | 6 | 9 Stati Uniti d'America...| 3 | 48 | 51 ------------------------------------------------------------------- Totali.. | 36 | 100 | 148 ===================================================================

[4]3. La maggioranza richiedera' il 60 per cento del totale dei voti ponderati combinati e il 50 per cento dei 18 voti generali ponderati. 4. La maggioranza speciale richiedera':

  • a)il 60 per cento del totale dei voti ponderati combinati e 36 voti generali ponderati per: - la decisione di cui all'articolo 2 paragrafo 2, relativa all'aumento dell'impegno per le riserve d'emergenza; - le decisioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3, per non mettere in atto le misure di emergenza indicate negli articoli 13 e 14; - le decisioni di cui all'articolo 20, paragrafo 3, relative alle misure richieste per far fronte alle necessita' della situazione; - le decisioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, per mantenere le misure di emergenza, indicate negli articoli 13 e 14; - le decisioni di cui all'articolo 24, per la cessazione delle misure di emergenza, indicate negli articoli 13 e 14.
  • b)42 voti generali ponderati per: - le decisioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3, per non mettere in atto le misure di emergenza indicate all'articolo 17; - le decisioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, per mantenere misure di emergenza indicate all'articolo 17; - le decisioni di cui all'articolo 24 per la cessazione delle misure di emergenza indicate all'articolo 17. 5. Il Comitato dei Ministri, all'unanimita', decidera' sulla necessita' di aumentare, diminuire e ridistribuire i voti ponderati indicati nel paragrafo 2, come pure sugli emendamenti delle maggioranze di voto richieste, definite nei paragrafi 3 e 4, nell'eventualita' che: - un Paese aderisca al presente Accordo a norma dell'articolo 71, o - un Paese si ritiri dal presente Accordo, a norma dell'articolo 68, paragrafo 2, o dell'articolo 69, paragrafo 2. 6. Il Comitato dei Ministri esaminera' annualmente il numero e la distribuzione dei voti ponderati specificati al paragrafo 2 e, sulla base di tale esame, decidera' alla unanimita' se tali voti ponderati debbano essere aumentati o diminuiti e/o ridistribuiti per mutamenti nella quota del consumo totale petrolifero di ogni Paese partecipante o per qualunque altra ragione. 7. Ogni mutamento al paragrafo 2, 3 o 4 sara' fondato sui concetti posti in evidenza in questi paragrafi e nel paragrafo 6.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art62 · fonte del testo

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