1. Allorche' l'assegnazione petrolifera ad un Paese partecipante viene effettuata a norma dell'articolo 17, lo stesso Paese partecipante: - fara' fronte con la riduzione dei propri consumi ad una riduzione dei propri rifornimenti petroliferi fino al 7 per cento dei propri consumi finali durante il periodo base; - avra' un diritto di assegnazione pari alla riduzione dei propri rifornimenti petroliferi, quale risulta dalla riduzione dei propri consumi finali al di sopra di tale livello. 2. L'obbligo di assegnare tali quantitativi petroliferi e' ripartito tra gli altri Paesi partecipanti sulla base dei rispettivi consumi finali durante il periodo base. 3. I Paesi partecipanti possono assolvere ai propri obblighi di assegnazione attraverso una qualunque misura di loro scelta, incluse misure di restrizioni della domanda o il ricorso alle riserve di emergenza.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art8 · fonte del testo

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