1. Nel quadro della Sezione generale del Sistema di informazioni, i Paesi partecipanti metteranno a disposizione del Segretariato, con carattere di regolarita', informazioni sui dati precisi riportati nell'articolo 29 sulle seguenti materie che si riferiscono alle compagnie petrolifere operanti nell'ambito delle loro rispettive giurisdizioni:

  • a)struttura societaria;
  • b)struttura finanziaria, inclusi i bilanci, conto profitti e perdite e imposte pagate;
  • c)investimenti di capitale realizzati;
  • d)termini degli accordi per l'accesso alle principali fonti di petrolio grezzo;
  • e)livelli correnti di produzione e previsti cambiamenti degli stessi;
  • f)distribuzione dei rifornimenti disponibili di petrolio grezzo alle compagnie affiliate e ad altri clienti (criteri e realizzazioni);
  • g)scorte;
  • h)costi di petrolio grezzo e dei prodotti petroliferi;
  • i)prezzi, inclusi i prezzi di trasferimento alle societa' affiliate;
  • j)altri argomenti conformi a quanto deciso all'unanimita' dal Comitato dei Ministri. 2. Ciascun Paese partecipante prendera' appropriate misure per assicurare che tutte le Compagnie petrolifere che operano nell'ambito della propria giurisdizione, mettano a sua disposizione le informazioni necessarie per consentire il rispetto dell'impegno previsto al paragrafo 1, tenendo in debito conto le piu' significative informazioni gia' disponibili al pubblico o ai Governi. 3. Ciascun Paese partecipante fornira' informazioni su base "non privativa" e su base di una compagnia e/o Paese, come meglio conveniente, e in maniera e in grado tali da non compromettere la concorrenza e venire in contrasto con le prescrizioni legali di ogni Paese partecipante in materia di concorrenza. 4. Nessun Paese partecipante avra' diritto di ottenere attraverso la Sezione generale informazioni sulle attivita' di una compagnia operante nell'ambito della propria giurisdizione, informazioni che esso non potrebbe ottenere da quella compagnia in applicazione delle proprie leggi od attraverso le proprie istituzioni e consuetudini se tale compagnia operasse unicamente nell'ambito della sua giurisdizione.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art27 · fonte del testo

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