1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni dalla data della sua entrata in vigore, dopo di che continuera' ad essere valido salvo e fino che il Comitato dei Ministri non decidera', a maggioranza, la sua cessazione. 2. Ogni Paese partecipante puo' porre termine, per proprio conto, alla applicazione del presente Accordo dietro preavviso scritto di dodici mesi al Governo del Belgio e detto preavviso non potra' essere dato prima di tre anni dopo il primo giorno della entrata in vigore provvisoria del presente Accordo.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art69 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari