1. Il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero valutera' senza soluzione di continuita' i risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte dalle compagnie petrolifere. 2. Sulla base di queste valutazioni il Gruppo permanente puo' esaminare e valutare la situazione petrolifera internazionale e la posizione dell'industria petrolifera e riferira' al Comitato direttivo. 3. Il Comitato direttivo esaminera' tali rapporti e fara' proposte sulle adeguate azioni di cooperazione al Comitato dei Ministri, che decidera' su tali proposte.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art39 · fonte del testo

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