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E' dovuto un contributo di lire 2000 alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali sulle ordinanze emesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, dalle autorita' indicate nell'articolo 8 della stessa legge. La riscossione del contributo e' demandata alle stesse autorita' ed uffici cui anche e' demandata in via normale od in via coattiva la riscossione della sanzione amministrativa.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1970 al 8 marzo 1973

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 20/1973

    Ha colpito questo articolo
    27 febbraio 1973

    Chi sia colpito da una sanzione amministrativa inflittagli in forza della legge 6 maggio 1967, n. 317, sulla depenalizzazione di talune infrazioni delle norme in tema di circolazione stradale e di regolamenti locali, non è tenuto al pagamento dei contributi alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori se non nel caso di opposizione, giacché l'art. 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 - il quale dispone che sia dovuto un contributo di lire 2.000 anche quando il provvedimento non sia opposto - è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dato che impone il contributo anche a chi non si giovi del servizio giudiziario, creando una disciplina irragionevolmente differenziata tra i destinatari di provvedimenti amministrativi, emessi in forza della legge 6 maggio 1967, n. 317, e tutti gli altri.

    Art. 9 Adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-12-24;991~art9 · fonte del testo

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