Corte costituzionale

Sentenza n. 20/1973

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/02/1973 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9

della legge 24 dicembre 1969, n. 991 (adeguamento delle pensioni degli

avvocati e dei procuratori), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 dicembre 1970 dal pretore di Brescia su

ricorso di Avanzini Arnaldo, iscritta al n. 61 del registro ordinanze

1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del

21 aprile 1971;

2) ordinanza emessa il 4 aprile 1972 dal pretore di Sampierdarena

su ricorso di Bottini Alfredo, iscritta al n. 327 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 296 del 15 novembre 1972;

3) ordinanza emessa il 20 settembre 1972 dal pretore di Enna su

ricorso di Caggegi Maria, iscritta al n. 348 del registro ordinanze

1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del

6 dicembre 1972.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione del Ministero dell'interno;

udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1973 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei ministri e per il Ministero

dell'interno.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con l'art. 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, si è disposto

che è dovuto un contributo di L.2.000 sui decreti con i quali i

Prefetti, i Presidenti delle Giunte provinciali o i Sindaci, ai sensi

della legge 3 maggio 1967, n. 317, sulla cosiddetta depenalizzazione,

infliggono sanzioni pecuniarie amministrative per talune infrazioni di

norme sulla circolazione stradale e di norme di regolamenti locali.

Della legittimità costituzionale dell'imposizione di tale

contributo dubitano i pretori di Brescia, di Sampierdarena e di Enna, i

quali, rispettivamente, con ordinanze in data 18 dicembre 1970, 4

aprile 1972 e 20 settembre 1972, nei giudizi davanti ad essi promossi

per opposizione a decreti dei Prefetti, rispettivamente di Brescia, di

Genova e di Enna, con i quali erano state comminate sanzioni pecuniarie

amministrative per violazione a norme sulla circolazione stradale,

motivatane la rilevanza con la considerazione che, in caso di rigetto

dell'opposizione, avrebbero dovuto confermare l'obbligo del pagamento

di quel contributo, hanno ritenuto non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge n.

991 del 1969, in riferimento, secondo i pretori di Brescia e di

Sampierdarena, agli artt. 3 e 53 della Costituzione e, secondo il

pretore di Enna, anche in riferimento agli artt. 23 e 38, comma quarto,

oltre agli artt. 3 e 53.

In sostanza, poi, la non manifesta infondatezza in tutte e tre le

ordinanze viene così motivata:

La Corte costituzionale, con le sentenze 17 aprile 1968, n. 23 e 17

aprile 1969, n. 85, ha affermato che le prestazioni a favore della

Cassa di previdenza per gli avvocati hanno carattere lato senso di

tributi giudiziari e che, quindi, legittimamente possono essere imposti

a quanti (si avvalgano o no dell'opera di un legale) si giovano

divisibilmente del servizio giudiziario.

Nella ipotesi in esame del servizio giudiziario si giovano soltanto

coloro che propongono opposizione, dato che i decreti che infliggono le

sanzioni amministrative hanno, alla loro volta, carattere

esclusivamente amministrativo, cosicché il contributo alla Cassa può

essere imposto soltanto in caso di opposizione e non anche sul decreto

non opposto.

Di qui la conseguenza che l'imposizione sul decreto non opposto,

per la mancanza di ogni connessione, anche indiretta, del decreto

stesso con il servizio giudiziario, viola tanto gli artt. 3 e 53 della

Costituzione, secondo i pretori di Brescia e di Sampierdarena, quanto

anche gli artt. 23 e 38, comma quarto, secondo il pretore di Enna.

Dopo gli adempimenti di legge, i giudizi così promossi. vengono

ora alla cognizione della Corte.

Nessuna delle parti private si è costituita.

Nei giudizi Promossi con le ordinanze dei Pretori di Brescia e di

Sampierdarena sono, invece, intervenuti la Presidenza del Consiglio dei

ministri ed il Ministero dell'interno, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con gli atti d'intervento,

chiede che le questioni sollevate vengano dichiarate infondate, in

quanto, a parte il rilievo che, anche nella fase meramente

amministrativa, non può escludersi che l'interessato si avvalga,

quanto meno, della consulenza di un legale, è da rilevare che la

stessa legge sulla depenalizzazione prevede una fase giudiziaria, nella

quale, innegabilmente, l'interessato si giova del servizio giudiziario,

cosicché, secondo la giurisprudenza della Corte citata dalle ordinanze

di rinvio, l'imposizione del contestato contributo deve riconoscersi

sotto ogni aspetto costituzionalmente legittima. Considerato in diritto :

1. - I tre giudizi, come sopra promossi, vanno riuniti per essere

decisi con unica sentenza, avendo per oggetto la contestazione della

legittimità costituzionale, sia pure sotto profili in parte diversi,

della stessa norma, precisamente dell'art. 9 della legge 24 dicembre

1969, n. 991, sull'adeguamento delle pensioni degli avvocati e

procuratori.

2. - Con la norma impugnata viene imposto un contributo di lire

2.000 alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli

avvocati e dei procuratori legali sulle ordinanze emesse, ai sensi e

per gli effetti di cui all'art. 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317

(sulla cosiddetta depenalizzazione di talune infrazioni delle norme in

tema di circolazione stradale e di regolamenti locali), dalle autorità

indicate nell'art. 8 della legge stessa (prefetti, presidenti di giunte

provinciali, sindaci) e viene altresì disposto che la riscossione del

contributo è demandata alle stesse autorità ed uffici cui è

demandata, in via normale o in via coattiva, la riscossione della

sanzione amministrativa.

La illegittimità costituzionale di tale norma viene prospettata

sotto i seguenti profili:

a) violazione dell'art. 3, comma primo, della Costituzione, in

quanto assoggetta il contravventore che non paghi tempestivamente la

sanzione amministrativa ad un onere contributivo che non grava su chi

la paga tempestivamente, impone contributi a favore degli avvocati e

procuratori a persone che non si avvalgono delle loro prestazioni,

discriminandole dalla collettività per il solo fatto di essere

passibili di sanzioni meramente amministrative, pone in essere un

trattamento di privilegio all'Ente previdenziale degli avvocati e

procuratori;

b) violazione dell'art. 23 della Costituzione "per non essere stato

legittimamente determinato il presupposto d'imposta";

c) violazione dell'art. 38, comma quarto, della Costituzione;

nell'ordinanza del pretore di Enna, che ne contiene la denunzia, tale

violazione non è in alcun modo motivata;

d) violazione dell'art. 53 della Costituzione, in quanto il

contributo è imposto senza alcuna relazione con la capacità

contributiva di chi è tenuto a corrisponderlo.

Chiariti, così, i termini delle questioni proposte, si rileva:

3. - La legittimità costituzionale di alcuni contributi alla Cassa

di previdenza degli avvocati e procuratori è già venuta all'esame di

questa Corte, in relazione, peraltro, non alla legge n. 991 del 1969,

ma in relazione alla legge 5 luglio 1965, n. 798, e precisamente:

a) in riferimento all'art. 3, comma primo, lett. b. che impone un

contributo di lire 2.000 sui decreti penali di condanna non opposti;

b) in riferimento all'art. 3, lett. b ed i, che impongono un

contributo oggettivo sui decreti di svincolo della indennità di

espropriazione spettante al proprietario espropriato;

c) in riferimento all'art. 4, lett. a, b e c. che impongono i

contributi definiti oggettivi, rispettivamente, di lire 400 per ogni

certificato penale rilasciato in bollo dagli uffici del casellario

giudiziario, di lire 400 per ogni atto notorio in bollo di competenza

dei cancellieri giudiziari, di lire 3.200 per ogni certificato

rilasciato dalla cancelleria dei tribunali, relativo alle imprese

indicate dall'art. 2195 del codice civile.

Le relative ordinanze di rinvio, partendo dal presupposto che tali

contributi non trovano giustificazione in prestazioni professionali

degli avvocati e procuratori dirette o indirette a favore di coloro che

sono tenuti a corrisponderli, ne denunziavano la illegittimità

costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 38, 42, 53 e

perfino 98 della Costituzione.

Con le sentenze nn. 23 del 1968 e 85 del 1969, la Corte ha ritenuto

che tali contributi debbono ricondursi sotto il concetto, in senso

lato, di tributi giudiziari, legittimamente posti a carico di coloro

che, con o senza l'ausilio di un professionista legale, si giovano del

servizio giudiziario, del quale gli esercenti la professione forense

sono indispensabili collaboratori, dovendosi in tale collegamento

ravvisarsi anche una esigenza di interesse pubblico che giustifica

l'imposizione.

Partendo da questa premessa la Corte, ha, poi, conseguentemente ed

agevolmente dimostrata la infondatezza delle proposte questioni, in

riferimento a tutte le norme della Costituzione delle quali, come sopra

si è esposto, si prospettava la violazione.

4. - Poiché nessun nuovo argomento è stato addotto che possa

indurre a discostarsene, la giurisprudenza formata con le citate

sentenze deve essere mantenuta ferma.

Pertanto, posto il principio che il contestato contributo va

ricondotto nel concetto di tributo giudiziario in senso lato, ai fini

del decidere deve accertarsi se nella ordinanza contemplata nell'art. 9

della legge 3 maggio 1967, n. 317, finché non vi sia stata

opposizione, possano ravvisarsi elementi tali da far ritenere esistente

un collegamento, anche indiretto, col servizio giudiziario.

Al riguardo si rileva:

Come questa Corte ha dimostrato con la sentenza n. 32 del 1970, la

natura oggettivamente ed esclusivamente amministrativa di tale

ordinanza non può contestarsi.

Del resto ne dà conferma la ormai costante giurisprudenza

dell'Autorità giudiziaria ordinaria che, uniformandosi ai principi

affermati con la sopra citata sentenza di questa Corte, giudica sulle

Opposizioni alle ordinanze in sede civile e non in sede penale.

Non solo, ma, come si desume dal secondo comma, proprio

dell'impugnato art. 9 della legge n. 991 del 1969, anche in caso di

rigetto dell'opposizione all'ordinanza, la riscossione del contributo

è demandata alle stesse autorità ed uffici cui anche è demandata in

via normale o in via coattiva la riscossione della sanzione

amministrativa e non alla cancelleria del giudice dell'opposizione.

Ciò è in perfetta coerenza con la natura di giudizio di

legittimità su un atto amministrativo che pone in essere

l'opposizione, rigettata la quale, la sanzione amministrativa resta

comminata dall'ordinanza riconosciuta legittima e non viene fatta

propria dalla sentenza di rigetto.

Resta, così, confutata anche l'eccezione dell'Avvocatura dello

Stato, secondo la quale l'attività devoluta all'autorità

amministrativa dalla legge n. 317 del 1967 sarebbe amministrativa solo

formalmente, essendo pur essa diretta a reintegrare l'ordine giuridico

mediante applicazione di sanzioni ed essendo intimamente collegata con

la fase strettamente giurisdrzionale.

Che, poi, anche in sede amministrativa si possa aver bisogno della

consulenza o dell'assistenza di un esercente la professione legale, non

ha rilevanza, in quanto, ove tali ipotesi si verifichino, sono dovuti

gli altri contributi che la legge prevede e non quello oggetto della

contestazione in esame.

Tanto stabilito, risulta in modo evidente che soltanto in caso di

opposizione chi sia stato colpito da un'ordinanza di comminazione di

sanzione amministrativa "si giova del servizio giudiziario" ed è

tenuto, in conseguenza, al pagamento dei contributi alla Cassa di

previdenza degli avvocati e procuratori preveduti dalla legge per i

giudizi davanti al giudice adito, ancorché, avvalendosi della facoltà

accordatagli dal comma sesto dell'art. 9 della legge n. 317 del 1967,

preferisca stare in giudizio senza ministero del difensore.

Ma, se non vi è stata opposizione, il "giovamento del servizio

giudiziario" rimane nel campo di una mera possibilità astratta comune

ad ogni atto amministrativo, che può essere impugnato davanti alla

giurisdizione ordinaria o amministrativa o, addirittura ad ogni

contratto di diritto privato che, potenzialmente, può condurre davanti

ad un giudice o in veste di attore o in veste di convenuto.

Viene così a mancare il presupposto, che secondo la giurisprudenza

di questa Corte, può giustificare l'imposizione del contributo in

esame, considerato tributo giudiziario, in senso lato, ossia il

godimento in modo divisibile del servizio giudiziario col relativo

collegamento alla esigenza di interesse pubblico che si riconosce alla

professione forense nella sua funzione di collaborazione del servizio

giudiziario.

Ciò posto, senza che occorra passare all'esame degli altri profili

di illegittimità costituzionale prospettati con le ordinanze di

rinvio, è assorbente e sicuramente fondato quello con il quale si

prospetta la violazione del principio di eguaglianza: nessuna razionale

giustificazione infatti ha la differenziata disciplina, rispetto

all'obbligo del pagamento del contributo in questione, che colpisca

coloro nei confronti dei quali sia stata emessa un'ordinanza di

comminazione di sanzione amministrativa, opponibile in sede

giudiziaria, di fronte a quella riguardante tutti coloro ai quali sia

stato notificato un qualsiasi atto amministrativo, impugnabile sia

davanti agli organi di giurisdizione ordinaria sia davanti agli organi

di giurisdizione amministrativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 24

dicembre 1969, n. 991, recante "adeguamento delle pensioni degli

avvocati e procuratori".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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