[1]Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni (articolo 16 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

[2]1. Qualora successivamente all'accertamento le dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto risultino difformi dalle copie acquisite nel corso dell'attivita' di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli uffici procedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte dovute e possono integrare, modificare o revocare gli atti gia' notificati, nonche' irrogare o revocare le relative sanzioni. La conservazione della copia delle dichiarazioni e' obbligatoria per i soggetti che devono tenere le scritture contabili, nonche' per i soci o associati di societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, o per il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art362 · fonte del testo

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