Art. 29 — Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato

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Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 23, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata con le seguenti modalita':

  • a)sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 23;
  • b)sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennita' di cui all'articolo 48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
  • c)sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente;
  • d)sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17, dello stesso testo unico;
  • e)sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa e' anteriore all'anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23, con le modalita' in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 2 dell'articolo 23 intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata su supporto magnetico secondo specifiche tecniche approvate con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e' recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'articolo 23, comma 4. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonche' della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 4 febbraio 1999

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  5. 4 febbraio 1999 — 1 gennaio 2005per 6 anni
  6. 1 gennaio 1998 — 4 febbraio 1999per un anno
  7. 31 luglio 1994 — 1 gennaio 1998per 3 anni
  8. 2 marzo 1983 — 31 luglio 1994per 11 anni
  9. 28 febbraio 1978 — 2 marzo 1983per 5 anni
  10. 17 aprile 1977 — 28 febbraio 1978per 11 mesi
  11. 16 ottobre 1973 — 17 aprile 1977testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1994 al 1 gennaio 1998. 374 parole tolte, 441 parole aggiunte in 6 capoversi.

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono tolto: i compensi e le altre somme aggiunto: le somme e i valori di cui all'articolo 23aggiunto: , devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata aggiunto: con le seguenti modalita':

tolto: 1) sugli stipendi, pensioni, vitalizi e retribuzioniaggiunto: a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui al tolto: secondo comma, lettera a), aggiunto: comma 2 dell'articolo 23;

tolto: 2aggiunto: b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonche' su ogni tolto: altro compenso o retribuzione aggiunto: altra somma o valore diversi da quelli di cui tolto: al n. 1 aggiunto: alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennita' di cui all'articolo 48, tolto: terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con l'aliquota aggiunto: commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del tolto: 10 per cento aggiunto: primo scaglione di reddito;

tolto: 3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) e sulla parte imponibile delle indennita' di fine rapporto di cui all'articolo 12, lettera e) e all'articolo 14 del decreto indicato al numero precedenteaggiunto: c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri tolto: indicati negli articoli 13 e 14 dello stesso decreto aggiunto: di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente tolto: percepiti dal prestatore di lavoro aggiunto: corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedenteaggiunto: ;

aggiunto: d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17, dello stesso testo unico;

aggiunto: e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. Gli uffici che dispongono il pagamento tolto: degli emolumenti di cui al n. 1) aggiunto: di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro aggiunto: il 28 febbraio o entro due mesi dalla tolto: fine dell'anno o dalla data di cessazione del rapporto tolto: di lavoro, se questa e' anteriore tolto: alla fine dell'anno aggiunto: all'anno, il conguaglio tolto: tra le ritenute operate su tutti gli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) corrisposti al dipendente e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni considerate nella lettera a) dell'articolo 23 aggiunto: di cui al comma 3 dell'articolo 23, con le modalita' in esso stabilite. A tal fineaggiunto: , all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 2 dell'articolo 23 intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono tolto: i compensi e le retribuzioni di cui al n. 2) aggiunto: compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e tolto: comunqueaggiunto: , comunque, non oltre il tolto: 10 aggiunto: 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte tolto: al lordo ed al netto delle ritenute operate; per i compensiaggiunto: , l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata tolto: con note riepilogative annuali; entro lo stesso termine deve essere altresi' effettuata la comunicazione per gli arretrati di cui al n. 3). Le comunicazioni devono essere redatte in conformita' ad apposito modello approvato con aggiunto: su supporto magnetico secondo specifiche tecniche approvate con apposito decreto del Ministro tolto: delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; la trasmissione puo' avvenire anche tramite supporto magnetico aggiunto: del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta tolto: l'integrale aggiunto: la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e' recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. tolto: Per i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato di durata inferiore all'anno si applicano le disposizioni del penultimo e dell'ultimo comma dell'articolo 23. Nel caso in cui il dipendente abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nello stesso periodo di imposta si applica la disposizione dell'articolo 23, settimo comma aggiunto: Si applicano anche le disposizioni dell'articolo 23, comma 4. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale tolto: per i compensi e le altre sommeaggiunto: , nonche' della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al tolto: primo comma corrisposti ai propri dipendenti effettuano aggiunto: comma 1, effettuano, all'atto del pagamento tolto: una ritenuta in accontoaggiunto: , una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma tolto: ed osservando le disposizioni di cui al secondo e terzo comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita' tolto: di cui alla lettera d) dell'articolo 47 del aggiunto: e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica tolto: 29 settembre 1973 aggiunto: 22 dicembre 1986, n. tolto: 597 aggiunto: 917, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta tolto: stessa commisurata al quaranta per cento del relativo ammontare al netto dei contributi previdenziali aggiunto: sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel tolto: primo comma. Per le pensioni, i vitalizi e le indennita' dovuti in dipendenza della cessazione delle cariche e delle funzioni la ritenuta deve essere applicata sull'intero ammontare delle pensioni e dei vitalizi e sulla parte imponibile delle indennita' aggiunto: comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Le amministrazioni di cui al tolto: primo comma aggiunto: comma 1, e quelle di cui al tolto: quarto comma aggiunto: comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, tolto: primo comma, 25, 25-bistolto: , 26, quinto comma, e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art29 · fonte del testo

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