Art. 29 — Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato

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Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui all'articolo 23 devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata:

  • 1)sugli stipendi, pensioni, vitalizi e retribuzioni aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 23;
  • 2)sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonche' su ogni altro compenso o retribuzione diversi da quelli di cui al n. 1) e sulla parte imponibile delle indennita' di cui all'articolo 48, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con l'aliquota applicabile allo scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del 10 per cento;
  • 3)sugli arretrati degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) e sulla parte imponibile delle indennita' di fine rapporto di cui all'articolo 12, lettera e) e all'articolo 14 del decreto indicato al numero precedente, con i criteri indicati negli articoli 13 e 14 dello stesso decreto, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente. Gli uffici che dispongono il pagamento degli emolumenti di cui al n. 1) devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' anteriore alla fine dell'anno, il conguaglio tra le ritenute operate su tutti gli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) corrisposti al dipendente e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni considerate nella lettera a) dell'articolo 23. A tal fine i soggetti e gli altri organi che corrispondono i compensi e le retribuzioni di cui al n. 2) devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e comunque non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte al lordo ed al netto delle ritenute operate; per i compensi a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata con note riepilogative annuali; entro lo stesso termine deve essere altresi' effettuata la comunicazione per gli arretrati di cui al n. 3). ((Le comunicazioni devono essere redatte in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; la trasmissione puo' avvenire anche tramite supporto magnetico.)) Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta l'integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e' recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Per i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato di durata inferiore all'anno si applicano le disposizioni del penultimo e dell'ultimo comma dell'articolo 23. ((Nel caso in cui il dipendente abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nello stesso periodo di imposta si applica la disposizione dell'articolo 23, settimo comma.)) Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale per i compensi e le altre somme di cui al primo comma corrisposti ai propri dipendenti effettuano all'atto del pagamento una ritenuta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma ed osservando le disposizioni di cui al secondo e terzo comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita' di cui alla lettera d) dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta stessa commisurata al quaranta per cento del relativo ammontare al netto dei contributi previdenziali, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel primo comma. Per le pensioni, i vitalizi e le indennita' dovuti in dipendenza della cessazione delle cariche e delle funzioni la ritenuta deve essere applicata sull'intero ammontare delle pensioni e dei vitalizi e sulla parte imponibile delle indennita'. Le amministrazioni di cui al primo comma e quelle di cui al quarto comma che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, primo comma, 25, 25-bis, 26, quinto comma, e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.

Testo in vigore dal 31 luglio 1994 al 1 gennaio 1998

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  3. 2 marzo 2020 — 30 aprile 2020per un mese
  4. 1 gennaio 2005 — 2 marzo 2020per 15 anni
  5. 4 febbraio 1999 — 1 gennaio 2005per 6 anni
  6. 1 gennaio 1998 — 4 febbraio 1999per un anno
  7. 31 luglio 1994 — 1 gennaio 1998per 3 anni
  8. 2 marzo 1983 — 31 luglio 1994per 11 anni
  9. 28 febbraio 1978 — 2 marzo 1983per 5 anni
  10. 17 aprile 1977 — 28 febbraio 1978per 11 mesi
  11. 16 ottobre 1973 — 17 aprile 1977testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 31 luglio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1983 al 31 luglio 1994. 59 parole aggiunte.

… deve essere altresi' effettuata la comunicazione per gli arretrati di cui al n. 3). aggiunto: Le comunicazioni devono essere redatte in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; la trasmissione puo' avvenire anche tramite supporto magnetico. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti … durata inferiore all'anno si applicano le disposizioni del penultimo e dell'ultimo comma dell'articolo 23aggiunto: . Nel caso in cui il dipendente abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nello stesso periodo di imposta si applica la disposizione dell'articolo 23, settimo comma. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale per …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art29 · fonte del testo

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