Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (articolo 29 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

[2]1. ((Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 33, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata con le seguenti modalita':

  • a)sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, esclusi quelli indicati alle lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui all'articolo 33, comma 3;
  • b)sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennita' di cui all'articolo 53, commi 7, 8, 9 e 10, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con l'aliquota applicabile alloscaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
  • c)sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con i criteri di cui all'articolo 23 dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2 del medesimo testo unico;
  • d)sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi con i criteri di cui all'articolo 20, dello stesso testo unico;
  • e)sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, non compresi nell'articolo 19, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.)) 2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa e' anteriore all'anno, il conguaglio di cui all'articolo 33, comma 4, con le modalita' in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste all'articolo 33, comma 4, intende adottare. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e' recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'articolo 33, comma 5. 3. ((Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte costituzionale, nonche' della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 52, comma 1, lettera i), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.)) 4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi da 1 a 3 non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. 5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 34, 38, 39, 43 e 48 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

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Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 2025 al 7 agosto 2026. 91 parole tolte, 99 parole aggiunte in 5 capoversi.

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo tolto: 51 aggiunto: 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del testo unico delle aggiunto: disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto tolto: del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 aggiunto: legislativo 19 giugno 2026, n. tolto: 917 aggiunto: 117, esclusi quelli indicati alle lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui all'articolo 33, comma 3;

b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonche' su ogni altra somma tolto: ovalore aggiunto: o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennita' di cui all'articolo tolto: 51, commi 5, 6, 7 e 8 aggiunto: 53, commi 7, 8, 9 e 10, del citato testo unico delle aggiunto: disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi tolto: di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con l'aliquota applicabile tolto: allo scaglione di reddito pielevato aggiunto: alloscaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo tolto: 17 aggiunto: 19, comma 1, lettera b), del citato testo unico tolto: di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 aggiunto: delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con i criteri di cui all'articolo tolto: 21 aggiunto: 23 dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi …

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'articolo tolto: 17 aggiunto: 19, comma 1, lettera a), del citato testo unico tolto: di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 aggiunto: delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi con i criteri di cui all'articolo tolto: 18 aggiunto: 20, dello stesso testo unico;

e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo tolto: 51 aggiunto: 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del citato testo unico tolto: di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 aggiunto: delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, non compresi nell'articolo tolto: 17 aggiunto: 19, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota … medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui all'articolo tolto: 50 aggiunto: 52, comma 1, lettera tolto: g aggiunto: i), del aggiunto: citato testo unico delle aggiunto: disposizioni legislative in materia di imposte sui reddititolto: , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art44 · fonte del testo

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